Esiste una normativa precisa che ...
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Gent.mo prof. Incampo, le scriviamo da un gruppo territoriale della Diocesi di *** per chiedere un chiarimento riguardo due problematiche legate alla valutazione:
1. Esiste una normativa precisa che indichi che la valutazione dell'attività alternativa alla RC debba essere valutata con i giudizi (suff, buono, distinto, ottimo) e non con i voti numerici?
2. E' possibile far approvare da un Collegio Docenti l'inserimento tra i giudizi per la scheda di valutazione (pagella) di IRC anche di un giudizio intermedio come "discreto" in aggiunta ai non suff, suff, buono, distinto e ottimo?
Nel caso, a quale normativa dobbiamo riferirci?
Ringraziamo per l'aiuto, cordiali saluti.
Risposta
Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che Il DPR 122/2009 recita così: “i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profilo raggiunto da ciascun alunno”.
Il TAR Lazio, invece, con la sentenza numero 33433 del 15.11.2010 ha disposto il parziale annullamento del DPR 122/2009, e proprio nella parte di cui sopra.
La mancata partecipazione dei docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica alle operazioni di scrutinio, realizza, ad avviso del TAR, disparità di trattamento rispetto ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica.
Il MIUR con nota protocollo numero 695 del 9.02.2012 indirizzata all'USR del Piemonte, ha affermato: “Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione annullata deve intendersi automaticamente non più applicabile”.
Questo significa che l’Attività Alternativa deve essere valutata così come viene valutata l’IRC.
Quanto poi alla seconda domanda ti rispondo che la Circolare Ministeriale numero 20, protocollo n. 1800, del 25 gennaio 1964 nel dettare i criteri da seguire materia per materia negli scrutini così afferma: “Religione - nulla è innovato per quanto riguarda la religione, rispetto alla consueta attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici: moltissimo, molto, sufficiente, scarso…”
Questo significa che l’insegnante potrà concordare nel collegio docenti l’aggettivazione da usare, ad esempio: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente e Non Sufficiente.