Revoca dell’idoneità
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Domanda
Se ad un’insegnante di ruolo, in possesso di titoli e abilitazioni per potere insegnare nella scuola comune, venisse tolta l’idoneità dall’ordinario diocesano cosa le succederebbe?
Risposta
Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 186/03 recita: “L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
Questo significa che in caso in revoca di idoneità o di esubero e non avendo i prescritti titoli per insegnamento per insegnare altra disciplina, è consentito, a domanda, il passaggio ad altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di personale, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.
Per onestà ti voglio invitare a non “giocare” con la revoca, perché comporta un giudizio negativo o sulla condotta morale non in armonia con quanto si insegna nell’ora di religione o una dichiarazione di inabilità pedagogica relativamente ai contenuti dell’insegnamento.