Ho diritto a permessi?

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Buona sera, professore vorrei sapere se ho diritto a permessi avendo sottoscritto un contratto come insegnante di religione a fine attività scolastica, a differenza dell’anno scorzo fino al 30 agosto, non avendo ancora conseguito il titolo, sto arrivando anche a questo traguardo
Oggi ho avuto un colloquio con la preside, ho dei problemi con la referente di plesso che sostiene che non ho recuperato delle ore di permesso: la mia preside mi ha comunicato che io con il mio contratto non essendo di ruolo non ho ferie perché lei non me le concede non ho diritto a permessi posso prendere solo quelli non retribuiti, ma se li prendo ci sarà un interruzione di carriera. Mi può dare informazioni in merito, la ringrazio in anticipo.

Risposta


Il comma 1 e il comma 6 dell’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2007 si occupano delle assenze, dei permessi e delle ferie degli insegnanti di religione cattolica.
Il comma 1 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, le assenze per malattia, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato
Possiamo così sintetizzare:
18 mesi di assenze per malattia, in un triennio, con trattamento economico intero nei primi nove mesi, ridotto al 90 % nei tre mesi successivi e ridotto al 50 % per gli altri sei mesi; ulteriori 18 mesi di assenza per particolari malattie gravi.
Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall’intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6 che recita testualmente ”Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”
Possiamo così sintetizzare:
9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all’interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100 %, secondo e terzo mese al 50 %, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.
Ti ricordo che il tuo rapporto di lavoro è di supplenza temporanea.
Questo significa che le ferie sono calcolate in proporzione al servizio prestato, e sono fruite, su richiesta del docente, nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nell’ambito della durata del rapporto di impiego.
I CCNL prevede la possibilità a chi non gode dei benefici del comma 1 dell’articolo 25 di poter chiedere 6 giorni di permesso non retribuito.