Sono la direttrice dell’ufficio scuola di...

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Carissimo Nicola,
la Ragioneria territoriale di ... si rifiuta di vidimare il contratto di incaricato annuale ad un insegnante di scuola Primaria con diploma Magistrale, affermando che essendo diplomato deve essere nominato come supplente.
Seconda domanda.
Un insegnante di religione cattolica è stato proposto dall’Ordinario, che gli riconosce l’idoneità all’IRC, quale docente specialista nella Scuola primaria. L’interessato sta completando il biennio specialistico che gli farà conseguire la Laurea Magistrale in Scienze religiose presso l’ISSR di ***, pertanto non è in possesso dei titoli previsti dalla Nuova Intesa. La cattedra si configura in 2 scuole, con due distinti contratti perché:
- in un caso si tratta di una supplenza su posto vacante, pertanto la scadenza del contratto è indicata nell’ultimo giorno di lezioni (11/6/2014) v. Nota Miur 2989 dd. 6/11/2012;
- in un secondo caso si tratta di una supplenza su posto part-time, con scadenza indicata al 30/6/2014 (v.C.M. 399/1998, nonchè nota Miur Prot. 1878 dd.30/8/2013).

Risposta


Primo caso
In riferimento al primo quesito si fa presente che il punto 4.3.1. del DPR 175/12 recita: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica
continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.”
Inoltre al punto 4.3.2. dello stesso DPR leggiamo: “…Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.”
Ecco perché la nota del MIUR protocollo 2989 del 6 novembre 2012 recita così: “I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l'anno scolastico 2017-18, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti o di regolarizzare comunque la propria posizione.
I titoli di studio previsti dall'Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell'art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica”.
Questo significa che il docente dovrà continuare ad essere proposta e nominata come “Incaricata annuale”.
Mi permetto di far notare che quello che dice la Ragioneria non è suffragato da nessuna norma.

Secondo caso
Anche a mio modestissimo parere i contratti devono terminare il devono avere come data di scadenza fino al termine delle lezioni.
La nota Stellacci infatti ha “distrutto” il supplente annuale.