Vengo a conoscenza che…
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Buongiorno, spero che almeno lei possa aiutarmi, mi chiamo *** e le scrivo da *** (**), ho conseguito due anni fa un baccalaureato all'ISSR di ***, (ho conseguito altri titoli statali come scuola Magistrale, Istituto Magistrale e Liceo Scientifico) per gravi problemi familiari non sono ancora potuta iscrivermi alla specialistica, e in attesa di poterlo fare stavo cercando di inserirmi in qualche graduatoria IRC, ma quella di cui faccio parte oltre ad essere satura, mi chiede a priori il titolo di magistero senza farmi accedere nemmeno all'inserimento della stessa, se mi rivolgo ad altre diocesi, mi chiedono in primis la residenza obbligatoria e dispensa del Vescovo.
Vengo a conoscenza che altre mie colleghe senza essere in graduatoria e senza residenza , con il mio stesso titolo sono state incaricate in istituti Statali per supplenze annuali a ***, come hanno fatto? Cosa bisogna fare? E' sufficiente una messa a disposizione senza essere inseriti in graduatorie di IRC? Quali sono questi Istituti a cui inviare il curriculum??
Perchè è tutto così difficile nella mia diocesi???
Ho conosciuto docenti in *** che insegnano senza neanche possedere il Baccalaureato...
Ovviamente avrà capito che un muro d'omertà vincola il passa parola tra colleghi; ho 48 anni e il mio sogno nel cassetto, (mi ero iscritta a scienze religiose trent'anni fa, ma motivi di famiglia mi fecero desistere dal continuare) cioè di parlare e far conoscere la Parola di Gesù ai bambini se non mi muovo vista l'età... resterà tale.
Distinti saluti.
Risposta
L’insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario, per cui alcune procedure sono differenti dagli altri insegnamenti.
Questo significa che per insegnare detta disciplina non è sufficiente il solo titolo di studio, che potrai conseguire presso un ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose), ma è anche importante avere un decreto d’idoneità all’insegnamento della religione cattolica rilasciato dal proprio Ordinario diocesano competente per territorio.
L’insegnante di religione, infatti, è un mandato, cioè è una persona che deve possedere tra i requisiti anche quelli previsti dal Codice di diritto Canonico.
Al numero 804 di tale Codice leggiamo infatti che “l’Ordinario del luogo si dia premure che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”.