Mi trovo in grossa difficoltà
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Domanda
Gentile Dott. Incampo, le avevo scritto mesi fa circa la questione degli scatti biennali, cui avrei diritto visto che è il terzo anno che insegno alla primaria con cattedra completa. La dirigente non ha emesso nessun decreto a riguardo, (penso per dimenticanza), ma la segretaria, cui avevo fatto presente la cosa, si è giustificata sostenendo che l'attuale legge di stabilità ha bloccato ogni aumento e non riconosce lo scorso anno come un annualità di insegnamento. È vero?
Inoltre mi trovo nella continua situazione in cui le insegnanti che svolgono l'ora alternativa vengono utilizzate come supplenti in altre classi, lasciandomi sprovvista di altre opportunità se non quella di trattenere in classe i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica.
Questa situazione è divenuta molto frequente e io mi trovo in grossa difficoltà per le responsabilità che ciò comporta sotto vari punti di vista.
Che devo fare, oltre a far continuamente presente la cosa?
Grazie anticipatamente.
Risposta
Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che comunque la scuola dovrà emettere il decreto per gli scatti biennali.
Quanto poi all’organizzazione scolastica ti riporto una nota di un Dirigente regionale, molto utile a tal proposito.
U.S.R. Basilicata – Nota prot. 7934 del 23/11/2010
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
DIREZIONE GENERALE
Potenza
Prot. AOODRBA n. 7934 Reg. Uff. Uscita
Potenza, 22 novembre 2010
Ai Dirigenti Scolastici Di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione
LORO SEDI
OGGETTO: supplenze brevi.
In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi , si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.
Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito , nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente, ancorché brevi, ne risulta consequenziale.
Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.
Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.
Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M.
Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.
Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE