IdR e ferie
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Domanda
IdR e ferie
Gentilissimo Nicola Incampo, sono un supplente di Religione con contratto fino al 30 giugno. Ieri però è arrivata una circolare dalla segreteria della mia scuola che indicava che solo i docenti con contratto fino al 30 giugno devono firmare un modulo per richiesta ferie di Natale. Non è strano? Ecco cosa riporta: "presentazione domanda di ferie; in ottemperanza all'articolo 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95, i docenti con contratto sino al 30 giugno sono invitati a presentare domanda di ferie per i periodi di chiusura della scuola durante le festività natalizie". Ma se la scuola chiude per le feste di Natale, perchè ci vogliono fare firmare questo modulo per richiedere le ferie di Natale? C'è qualcosa che non va. Se vuole le faccio avere il modulo che mi hanno chiesto di firmare. Mi faccia sapere.
Risposta
Il comma 8 dell’articolo 5 del DL numero 95 del 6 luglio 2012 recita così “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”