Ore di buco

Fonte:
CulturaCattolica.it
Vai a "Domande e Risposte"

Domanda


Gent.mo prof. Incampo,
nella Scuola Superiore in cui insegno RC con orario di cattedra completo mi ritrovo ad avere 5 "ore di buco" incluso il ricevimento. Vorrei sapere se a questo tempo che trascorro comunque a scuola può essere corrisposto un compenso per flessibilità oraria. Affinché questo eventuale compenso abbia luogo, occorre inserirlo nella Contrattazione d'Istituto? Ho letto sul sito di un O.S. che se durante le cosiddette "ore di buco" il docente non svolge alcuna attività utile per la scuola, non ci sono i presupposti per la retribuzione aggiuntiva. E' così? Ed eventualmente c'è una normativa di riferimento? La saluto cordialmente e la ringrazio.

Risposta


Il concetto e la relativa retribuzione della flessibilità didattica di cui all’articolo 31 CCNI 1998/2001 attiene ad alcune modalità di organizzazione flessibile dell’orario di servizio del docente, preventivamente stabilite in sede di Organi collegiali e in coerenza con il POF in relazione a diverse tipologie di impiego dell’orario di servizio: rientri pomeridiani, turnazioni e accorpamenti di orario diversi dal normale, ecc
Infatti il comma 1 dell’articolo 31 CCNI così recita “ La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell’istituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art.27, comma 3.