AA nel POF?
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Domanda
Caro Nicola,
martedì prossimo abbiamo un collegio docenti; tra i punti all'ordine del giorno vi è l'eventuale inserimento nel P.O.F. dell'Attività alternativa all'IdR.
Ho già espresso le mie rimostranze e perplessità alla Dirigente, poiché si tratta di un insegnamento opzionale e non curricolare.
Secondo logica, allora, dovrebbero essere inseriti nel pof anche lo studio autonomo e assistito e l'uscita da scuola. Avrei ora bisogno di sapere, ora, da te se:
a. E' regolare l'inserimento nel pof dell'attività alternativa?
b. L'autonomia scolastica può permettere tale inserimento? e se sì, deve essere votato dal collegio docenti, trattandosi di una sostanziale modifica al Piano dell'Offerta Formativa?
c. Puoi eventualmente circostanziare un minimo di normativa di appoggio?
Perdona tali quesiti, ma è finita da un pezzo l'epoca in cui si accettavano passivamente le decisioni prese a scapito dell'IdR.
Ora basta !!!
Non ho bisogno di ringraziarti per il supporto normativo e... motivazionale che ci fornisci.
Risposta
L’attività alternativa all’IRC non può e non deve essere messa nel POF.
Incominciamo subito col dire che non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:
• Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
• Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
• Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media.
E’ il caso di ricordare che i docenti delle attività alternative vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze didattiche e disciplinari così come previsto dalle Circolari Ministeriali sopra indicate.
Vorrei ricordare ancora che le attività alternative all’IRC “… sono definite … entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti …”.
Faccio notare inoltre che la Circolare numero 316 del 28 ottobre 1987 chiarisce che i docenti delle attività alternative fanno parte del consiglio di classe e valutano solo gli alunni di loro competenza e non altri, e che gli stessi vengono individuati dal collegio dei docenti tenendo presente le competenze.
La circolare 316/87 stabilisce ancora che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio’.