Permesso per una visita specialistica

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Un altro problema di una scuola che sono sicura potrà aiutarci.
Un insegnante di religione chiede un permesso per una visita specialistica con l’articolo 15 CCNL 2007.
Ha due diverse situazioni contrattuali.
Ha un contratto a tempo determinato per l’insegnamento nella scuola primaria e ha per questo insegnamento la ricostruzione di carriera (12 ore).
Ha un contratto a tempo determinato alla scuola secondaria fino al 31 agosto 2012 senza ricostruzione di carriera (3 ore).
Il permesso art. 15 come incide sul contratto a tempo determinato che non ha la ricostruzione di carriera?
In attesa della sua gentile risposta, le invio cordiali saluti.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che l’insegnante in questione non avendo l’orario cattedra, cioè 22+2, per quanto riguarda i permessi, le assenze e le ferie bisogna rifarsi al comma 5 dell’articolo 19 del CCNL2007 e non dal comma 1 dello stesso articolo.
Infatti Il comma 1dell’articolo 19 del CCNL 2007 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, le assenze per malattia, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato.
Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore – o 22 + 2 - , o non hanno il titolo previsto dall’intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6, sempre dell’articolo 19, che recita testualmente ”Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”
Questo significa che se l’insegnante ha chiesto un giorno di permesso questo giorno deve essere non retribuito, entrambe le due “figure dei docenti in questione” non hanno diritto a permessi retribuiti, ma a sei giorni di permesso non retribuito
In conclusione: se l’insegnante è stato assente nella scuola dove veniva retribuito per le tre ore, la trattenuta sarà riferita a quel tipo di scuola.