L’IdR fa parte del Consiglio di Classe?
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Domanda
Buonasera,
Scrivo per chiedere indicazioni in merito a un problema normativo emerso oggi durante un consiglio di classe straordinario. Il dirigente scolastico afferma che nel caso della convocazione di un consiglio di classe straordinario che debba discutere della sospensione di alunni che non si avvalgono dell’IRC l’insegnante non debba essere convocato. Ha inoltre affermato che quando si discute di ragazzi che non fanno religione l’insegnante di Religione debba uscire dalla sala del consiglio di classe. Io ho fatto leggere il vademecum pubblicato sul sito dell’ufficio ma il dirigente non è convinto. Ho infatti detto che lDR, in quanto membro a tutti gli effetti del Consiglio, può intervenire in qualsiasi momento e ha diritto ad intervenire ogni volta che il consiglio si riunisce (ovviamente non votando nel caso di alunni non avvalenti) Mi potete dare delucidazioni in merito anche fornendomi gli estremi delle normative da segnalare al preside? Grazie mille.
Risposta
Essendo l’IdR componente del Consiglio di Classe deve necessariamente partecipare - anche se trattasi di alunno non avvalentesi che non ha seguito le lezioni - di conseguenza non potrà esprimere una “valutazione” nel merito.
Comunque in sede di Consigli di Classe, i docenti vengono informati di fatti accaduti e possono, quindi, tranquillamente farsi una opinione circa il comportamento dell’alunno di una determinata classe ed esprimere la propria opinione, partecipando alla deliberazione finale sui criteri da seguire nella valutazione del comportamento degli stessi alunni.
Vorrei inoltre ricordare che il punto 2.7 del DPR 202/90 recita così: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”
Come puoi notare l’unica “limitazione” di questi insegnanti è solo nel momento della valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
Questo significa che non trattandosi di valutazioni periodiche e finali l’insegnante di religione deve necessariamente partecipare.