Titoli e credito scolastico
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Domanda
La disturbo per chiedere chiarimenti in merito all' O.M.128/99 che ha aggiunto esplicitamente il giudizio dell’Idr per il riconoscimento di un credito scolastico.
So che i ricorsi contro tale ordinanza sono stati rigettati dalla sentenza 7101/00 del Tar del Lazio che afferma la perfetta compatibilità della valutazione sull’Irc con il punteggio attribuito per il credito scolastico.
Volevo sapere semplicemente una cosa: gli istituti sono tenuti a inserire tale valutazione?
Se sì, mi faccia sapere per cortesia perché dovrò portarla all'attenzione del D.S. e del Collegio dei Docenti.
La ringrazio.
Risposta
L’Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999, protocollo 6582, ancora valida, perché confermata dalla Ordinanza Ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001 (e confermata da tutte le successive Ordinanze), ha introdotto alcune novità in merito alle modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico; infatti l’articolo 3 così recita:
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l’anno scolastico 1998-99, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell’ultima, della penultima e terzultima classe, rispettivamente, sulla base delle tabelle D, E ed A allegate al Regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
4. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest’ultima deve essere, altresì, indicata l’eventuale promozione con debito formativo.
Con questa Ordinanza e con l’articolo 3 in modo particolare vengono precisate le modalità con cui l’insegnamento della religione cattolica partecipa alla determinazione del credito scolastico.
Le possiamo così sintetizzare:
1. Elaborazione della media aritmetica calcolata sulla base dei voti conseguiti dall’alunno in tutte le discipline, tranne l’IRC;
2. Individuazione e collocazione in una delle bande di oscillazione indicate nella tabelle allegate al Regolamento;
3. Il consiglio di classe, al fine di stabilire il credito scolastico prende in considerazione “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. Regolamento) e il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto “con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi” (Cfr. OM 128/99).