Mi hanno indirizzato a lei quale esperto

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Egr. Sig. Incampo,
Mi chiamo ***, abito a *** e sono insegnante IRC della Scuola Primaria presso l'Istituto Comprensivo di ***. Il prossimo 22.12.2011 dovrò sostenere l'esame finale per il conseguimento del Magistero in Scienze Religiose. Considerato che le fonti sinora contattate non hanno dato risposta certa nel merito, ma ci hanno indirizzato a Lei quale esperto, desidererei sapere se per la preparazione dell'esame finale ho diritto ad assentarmi dal servizio per tre giorni e se in essi è compreso anche quello dell'esame oppure se questo si aggiunge agli altri: nel mio caso, in particolare, il giorno dell'esame, cadendo di giovedì, è già il mio giorno libero settimanale.
La ringrazio per la cortese disponibilità e la saluto cordialmente.

Risposta


Il comma 1dell’articolo 19 del CCNL 2007 recita testualmente: “Al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 399/88 si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Questo significa che per gli insegnanti di religione cattolica che hanno almeno quattro anni di servizio, il titolo di specializzazione previsto dall’intesa e orario cattedra, cioè 18 ore nella scuola media e 22+2 nella scuola materna, le assenze per malattia, i permessi e le ferie, vengono individuati dagli articoli compresi dal numero 19 al numero 23 del CCNL, vale a dire come gli insegnanti a tempo indeterminato
Per gli insegnanti di religione cattolica che non hanno 18 ore, o non hanno il titolo previsto dall’intesa, o non hanno quattro anni di anzianità, si occupa il comma 6, sempre dell’articolo 19, che recita testualmente ”Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D. L.vo n. 297 del 1994 e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3 comma 6 del DPR 399/88, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4”
Possiamo così sintetizzare:
9 mesi di assenze per malattia in un triennio, e all’interno di ciascun anno scolastico verranno così retribuiti: il primo mese al 100 %, secondo e terzo mese al 50 %, “nessuna retribuzione” per il restante semestre.
Quest’ultimo comma, cioè il 6, si estende anche ai supplementi annuali (gli insegnanti di religione senza titolo di qualificazione professionale), a partire dal secondo anno di servizio continuativo.