In una sua risposta precedente lei cita...

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Gentile dott. Incampo, in una sua risposta precedente lei cita l'articolo 53 della Legge 312 dell’11 luglio 1980 che recita: “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con obbligatorietà di costituzione e di accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Questo significa che un incaricato annuale con ricostruzione di carriera, a parità di anni di servizio, percepisce uno stipendio leggermente inferiore rispetto a un idr di ruolo?
Grazie della sua encomiabile cortesia.

Risposta


Lo stipendio è lo stesso, infatti il trattamento economico degli insegnanti di religione viene normato dal comma 6 dell’articolo 3 del DPR n. 399 del 23.8.1988 che recita “il personale docente di cui all’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a secondo del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola media superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare”.