Sul tema della RPD non riesco proprio a fare chiarezza

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Buonasera prof. Incampo,
sul tema della RPD non riesco proprio a fare chiarezza! Sono un docente non di ruolo che ha avuto la ricostruzione da 7 anni, da quattro non ho orario cattedra ma sia nel 2008, che nel 2009 e nel 2010 ho percepito 12 mensilità mentre nell’anno in corso 10 con la motivazione: “poiché attualmente la S.V. ha la progressione bloccata e le vengono attribuiti gli aumenti biennali”.
Potresti delucidarmi al riguardo?
Grazie.

Risposta


E’ il punto 1.4 della Circolare Ministeriale numero 595 del 20 settembre 1996 che prevede tale situazione.
Infatti al punto 1.4 - intitolato - Insegnanti di religione – così leggiamo:
Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:
1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d’insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n.206/1990). Essi, ai sensi dell’art.3, commi 6 e 7, del DPR n.399/1988, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d’insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;
2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’art.53, comma 5, della L. I 1.7.1980 n. 312, che prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;
3) docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell’ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell’art.53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell’art.3, comma 4, del DPR n. 399/1988
.”
Questo significa che non essendo più destinatario dei benefici dell’articolo 3, commi 6 e 7, del DPR numero 399/1988, non hai più diritto alle dodici mensilità, ma a 10 mensilità e questo fino a quando non ritornerai ad avere orario cattedra.