IdR stabilizzati e non
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Domanda
Gent.mo Dott. Incampo
gradirei avere un'informazione.
Spesso mi è capitato di imbattermi in segreterie scolastiche, più d'una, completamente all'oscuro della differenza tra IdR stabilizzati e non-stabilizzati.
Potrebbe fornirmi i riferimenti legislativi correnti che fondano questa differenza?
La ringrazio!
Molto cordialmente.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che col termine stabilizzato si vuole indicare quell’insegnante di religione cattolica che ha maturato almeno quattro anni di servizio e che è destinatario di un contratto di 18 ore settimanali.
Naturalmente il docente deve presentare domanda per godere del diritto della ricostruzione di carriera: cioè essere retribuito come tutti gli insegnanti di ruolo.
La pietra angolare della ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione è l’ultimo comma dell’articolo 53 della Legge 312 dell’11 luglio 1980 che recita: “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con obbligatorietà di costituzione e di accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Questi insegnanti per quanto riguarda ferie permessi e assenze vengono equiparati agli insegnanti di ruolo.
Gli IdR che non godono dei benefici di cui sopra sono non stabilizzati.