Vorrei un suo autorevole parere in merito

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Gentile dott. Incampo, mi chiamo *** e da due anni circa sto svolgendo attività di supplenza di IRC nelle secondarie. le supplenze sono brevi, a volte anche di una settimana-dieci giorni. Chiaramente svolgo un altro lavoro, altrimenti non potrei sostenermi. nei contratti che firmo con le scuole si prevede se non l'esclusività perlomeno la primarietà dell'attività di insegnante (che l'orario non confligga con le attività di insegnamento, ecc.). Detto che trovo giusto questo quando si tratta di incarico annuale ma mi sembrano assurde certe norme in caso di supplenze brevi (dovrei lasciare l'altro lavoro per una supplenza di dieci giorni?) vorrei sottoporle un quesito su una nota che ho trovato in questo sito: http://www.archivio.vivoscuola.
it/scuola/personale/incompatibilita.asp

Ed esattamente:
"Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di esclusività. Quando, infatti, l’orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la legittimità di attività extra- istituzionali diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale. In base a tali disposizioni, al personale in part time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro – generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – pur con il rispetto di due limiti specifici:
1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa
amministrazione/istituto scolastico;
2. è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. Per tale personale non è più necessario chiedere l’autorizzazione all’amministrazione per svolgere un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Rimane, invece, l'obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a tempo pieno e per coloro che svolgono attività part time con orario di lavoro superiore al 50% di quello intero."
Qui si dice che per chi non supera il 50% dell'orario di servizio non occorre chiedere l'autorizzazione al dirigente per svolgere altra attività, mentre rimane l'obbligo per coloro che hanno un contratto con orario superiore al 50%. Le risulta anche a lei questa normativa? Vorrei un suo autorevole parere in merito.
Grazie dell’ascolto.

Risposta


Tutto quello che hai scritto vale per il personale di ruolo che naturalmente ha cattedra e non per gli spezzonisti.
Mi spiego meglio.
Se un docente ha cattedra può chiedere la trasformazione da orario pieno a orario parziale, ma il contrario non è possibile.
Questo significa che non puoi fare l’uno e l’altro.