Sa darmi ragguagli in proposito?

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Buonasera, ricorro come già altre volte alla sua competenza.
Nel mio Istituto fino allo scorso anno per gli studenti che non facevano religione era previsto lo studio assistito con la presenza di docenti nell'ambito delle loro ore a disposizione per il recupero dei minuti di lezione non effettuati.
Quest'anno il calendario scolastico non prevede più ore a disposizione e in collegio docenti è stata avanzata la proposta di lasciare tali allievi in classe (scaricando sul docente di religione l' assistenza a tali studenti) invece di distribuirli un pò per classe.
Io ho sostenuto che la normativa prevede che non debbano stare in classe, il dirigente ha affermato che non c' è normativa al riguardo ma che per rispetto verso il lavoro del docente e degli studenti avvalentisi avrebbe continuato a distribuirli sulle varie classi.
Sa darmi ragguagli in proposito?
C' è una normativa di riferimento?
Grazie.

Risposta


Ecco quanto ha scritto il Direttore regionale della Lombardia
Direzione Generale
Ufficio VI – Personale della scuola
Via Ripamonti, 85 – 20141 - Milano – - Tel. 02 574 627 279 – Fax 02 574 627 341
E-mail: PersonaledellaScuola.Lombardia@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 15541
Milano, 27 settembre 2010
Ai dirigenti scolastici delle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado
della Lombardia
Ai dirigenti Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Oggetto: Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica – A.S. 2010/2011
Con la presente nota si forniscono specifiche indicazioni per l’attribuzione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e il pagamento delle relative ore.
Premesso che questo Ufficio ha già fornito precise indicazioni sull’organizzazione delle predette attività, con nota prot. n. 3461 dell’8 marzo 2010, e che le stesse devono essere definite dal collegio dei docenti delle scuole, i Dirigenti Scolastici, per coprire le relative ore, procederanno secondo quanto di seguito indicato:
1. attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo con cattedra costituita con numero di ore inferiore a quello d’obbligo;
2. qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, come ore eccedenti, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l’orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448;
3. nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b), i Dirigenti Scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con decorrenza fino al 30 giugno 2011.
Liquidazione competenze per le ore di attività alternative
Atteso che nei fondi assegnati a questa Direzione Generale sono previsti specifici capitoli di spesa che riguardano l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative (istruzione infanzia cap. 2159; istruzione primaria cap. 2157; istruzione secondaria di primo grado cap. 2158; istruzione secondaria di secondo grado cap. 2150), tutte le spese concernenti tali attività alternative graveranno su tali capitoli, i cui fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, anche le spese di eventuali supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio delle scuole.
Le SS.LL., nell’inviare agli organi di controllo i provvedimenti di nomina per ore eccedenti e i contratti di supplenza, con la specifica del numero delle ore, dovranno esplicitare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti.
I provvedimenti emanati dai Dirigenti Scolastici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale o degli Uffici Territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per legge, e pertanto le relative ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline di insegnamento.
Le SS.LL. comunicheranno invece agli Uffici Scolastici Territoriali il numero delle ore destinate alle attività alternative, in relazione al numero delle classi coinvolte, per un monitoraggio sulle suddette attività.
Il dirigente
Luca Volontè
LV/rz
Per informazioni:
Maria Cristina Di Blasio
02 574 627 282