Vorrei una conferma

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Buongiorno,
vorrei una conferma: con gli insegnanti di religione, partecipano al credito scolastico anche quelli di attività formative e quelli di studio assistito?
Vorrei la conferma se anche gli insegnanti di studio assistito degli alunni che lo hanno scelto partecipano al consiglio di classe ed al credito scolastico.
Grazie.

Risposta


Il comma 12 dell’articolo 8 dell’OM 44/10 così recita: “L’attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe, nella composizione di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009.
I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell’ art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. Sempre ai fini dell’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”