Ragioni strutturali
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Domanda
Carissimo, vorrei sapere quando è possibile riconoscere le ragioni strutturali (e perciò l'inquadramento nel gradone e non gli scatti biennali). Mi riferisco alla scuola secondaria di secondo grado. Potresti citarmi i riferimenti normativi?
Grazie e auguri carissimi.
Risposta
Ricordo che i requisiti che danno diritto alla ricostruzione di carriera sono:
• Titolo di studio
• Almeno quattro anni di servizio col titolo di qualificazione professionale
• Trovarsi nell’anno in cui si fa domanda (almeno al quinto) con 18 ore di insegnamento o con orario tra 12 e 17 ore imposte da ragioni strutturali.
Le ragioni strutturali vanno indicate sulla proposta di nomina solo dopo che sono state individuate, d’intesa con l’Ordinario diocesano, dal CSA con regolare decreto di quest’ultimo.
Questo significa che se le ragione strutturali devono essere individuare d’intesa.
Facciamo un po’ di storia sulle ragioni strutturali, per capire meglio il problema.
La prima volta che troviamo la dizione “ragioni strutturali” è nel DPR 399 del 23 agosto 1988 e precisamente al comma 7 dell’articolo 3 che tra l’altro così afferma: “…..le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne o elementari, nonché, qualora sia imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie.
Nella CM numero 36 del 28 gennaio 1989 avente per oggetto “Applicazione del DPR n. 399/88 (contratto scuola 1988/90). Trattamento economico.”, si legge ancora che le “ragioni strutturali saranno individuate con una successiva circolare ministeriale”.
Con la CM numero 206 del 26 luglio 1990 vengono precisate le modalità per individuare le ragioni strutturali.
Questo significa che un IdR che ha maturato almeno quattro anni di insegnamento e che invece di avere 18 ore settimanali, nell’anno in cui fa domanda di ricostruzione, ne ha tra 12 e 17 ore settimanali imposte da ragione strutturali, può fare domanda di ricostruzione.
Sempre secondo la Circolare Ministeriale numero 206/90 sarà l’Ordinario diocesano nella proposta di nomina a dichiarare che al docente vengono propose tra le 12 e le 17 ore settimanali per ragioni strutturali “dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentono - anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre-orario - che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore.” (Cfr. CM numero 206 del 26 luglio 1990)