Il Tesoro del Veneto e la ricostruzione degli IdR
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Domanda
Egregio Dott. Nicola Incampo,
sono una docente di R.C. entrata in ruolo con il primo contingente. Dopo varie sollecitazioni, la scuola ha effettuato la ricostruzione di carriera ma la Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso l'ha respinta con la motivazione - cito- "ad un insegnante di scuola secondaria di primo grado a " tempo indeterminato" non può competere lo stipendio riservato ai docenti laureati di 2° grado, in forza altresì del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione Seconda 25 maggio 2005 (N.Sezione 9653 / 2004 ), ove è confermata la normativa applicabile alla tipologia di insegnanti in questione non può essere quella prevista dal D. L.vo n° 297 / 94, atteso che l'art. 146 del C.C.N.L., sottoscritto il 29.11.2007,citato dall'U.S.R. Veneto, riferisce esclusivamente agli insegnanti incaricati annuali di religione cattolica che abbiano effettuato almeno quattro anni di servizio.
Data la sua competenza, chiedo se può darmi qualche indicazione sul da farsi.
Salutandola cordialmente la ringrazio per l'attenzione.
Risposta
La scuola deve rimandare alla ragioneria il decreto predisposto dal SIDI.
Perché, il Dirigente scolastico forte delle disposizioni normative vigenti che prevedono che l’IdR è inquadrato ai fini retributivi quale docente laureato di scuola secondaria superiore, contro deduce al rilievo della ragioneria provinciale, confermando in toto il decreto di ricostruzione di carriere.
La ex ragioneria provinciale del tesoro non può in alcun caso vietare o non dare esecuzione ad un provvedimento rispettoso della normativa vigente in materia di ricostruzione di carriera emesso dal Dirigente scolastico.
Vorrei ricordare infine che la ragioneria territoriale dello stato non può permettersi di non concordare con le norme vigenti che a parere del sottoscritto sono chiare ed inequivocabili.
La direzione territoriale attraverso la direzione nazionale può chiedere al MIUR una interpretazione autentica circa la questione di cui si discute.
In mancanza deve dare esecuzione al provvedimento emesso che presenta i crismi della legalità.
I commi 3 e 4 dell’articolo 12 del DPR numero 1079 del 29 dicembre 1970 così recitano: “Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del TU approvato con DPR 10 gennaio 1957, numero 3, e dalle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell’assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all’atto del passaggio.
Con effetto dal 1 luglio 1970, l’importo ancora in godimento dell’assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l’attribuzione di successive classi di stipendio, per proporzione e per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 e del precedente comma del presente articolo.
La legge 312 dell’11 luglio 1980, in modo particolare l’articolo 52, e la Circolare Ministeriale numero 366 del 29 dicembre 1983 non hanno mai escluso da questo beneficio gli insegnanti di religione cattolica.