Cosa devo fare?

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


A gennaio 2009 mi è arrivata la ricostruzione carriera richiesta dopo l'immissione in ruolo. Oggi mi chiama la segretaria della scuola in cui ho ancora la titolarità dicendomi che c'è una nuova ricostruzione carriera che mette in discussione quella precedente (che era già la terza). Si mettono in dubbio gli anni di lavoro prima del 1 settembre 1990 in cui si lavorava senza titolo perché ancora non esisteva.
Io ho terminato gli studi il 30/8/90.
Ora rischio di perdere almeno 3 o forse 4 anni di ricostruzione carriera con relativo rimborso degli aumenti biennali.
Cosa devo fare?

Risposta


E’ il caso che tu faccia leggere alla segreteria della tua scuola la Circolare Ministeriale numero 43/92.

Per velocizzare le operazioni della tua segreteria te la inoltro io.

Circolare Ministeriale n.43 del 19/2/1992 - Prot. 1299
Direzione Generale del Personale e degli AA. GG. e Amm. vi - Ufficio II di Ragioneria - XVI Gruppo di lavoro interdirezionale - Ricostruzione di carriera e ordinamenti retributivi personale della scuola.

Oggetto: Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di insegnamenti della religione cattolica.

Con riferimento alla nota del Provveditore agli Studi di Pescara prot. n.4891 del 26/2/1991, concernente il quesito di cui all’oggetto, si comunica, preliminarmente, che per il servizio non di ruolo prestato dai docenti di religione nelle scuole statali fino all’anno scolastico 1989/90 (e, quindi, fino al 31/8/1990) non era richiesto il possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazione.
Tali requisiti, infatti, sono richiesti, in attuazione della nuova Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana intervenuta il 13/6/1990 e solo a partire dall’anno scolastico 1990/91.
Nel nuovo quadro normativo di riferimento, richiamando anche la circolare di questo ministero n.182 dell’1/7/1991 si delineano, pertanto, le seguenti possibilità:
1 - servizi di insegnamento di religione cattolica resi fino al 31/8/1990, anche senza possesso del titolo di studio o di abilitazione;
2 - servizi di insegnamento di religione cattolica resi senza il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/1991;
3 - servizi di insegnamento di religione cattolica resi con il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell’anno scolastico 1990/91 e successivi.
Ai fini della progressione economica prevista dall’ultimo comma dell’ art. 53 della legge 312/1980, i servizi prestati fino al 31/8/1990, con o senza titolo di studio o di abilitazione, concorrono a determinare la sussistenza del corrispondente diritto, in quanto devono ritenersi esaustivi, per la realizzazione della fattispecie, i requisiti di idoneità all’insegnamento della religione cattolica attestati dai competenti Ordinari Diocesani.
A decorrere dall’1/9/1990 i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica concorrono a determinare la progressione economica di cui trattasi solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 dell’Intesa sopra richiamata.
Si coglie l’occasione per precisare, inoltre, che alle stesse condizioni di possesso o meno del titolo di studio o di abilitazione, rispettivamente prima o dopo l’1/9/1990, il servizio di insegnamento per la religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, può concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curriculari.