Riduzione da 18 a 17 ore settimanali
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Domanda
Gent.mo prof. Incampo,
sono la segretaria di ***, direttore dell’Uff IRC della Diocesi di ***.
Giorni fa, per telefono, don *** Le aveva sottoposto questo problema: una classe 5 di un istituto professionale di Como, si è ritrovata, all’inizio dell’anno scolastico, con zero avvalentesi. Il Dirigente vorrebbe dunque “cancellare” quell’ora, considerandola non esistente, per il docente di religione (docente a ruolo), attribuendogli un’altra ora (poiché deve completare la cattedra) sottratta all’orario di un’altra docente IRC in servizio presso lo stesso istituto, in possesso di titolo prescritto ma non di ruolo.
Don Stefano ha riferito al Dirigente la Sua risposta, cioè che non può, che deve considerare quel fatto (la classe a zero avvalentesi) come modifica in organico di fatto e dunque far svolgere al docente di ruolo 1 ora a disposizione.
Stamane una lettera del Dirigente ribadisce la Sua intenzione di completare l’orario dell’IDR di ruolo a discapito dell’incaricata annuale, sostenendo che i ragazzi hanno espresso l’intenzione di non avvalersi nei tempi previsti (febbraio) e che solo per una svista non si sono accorti di questo fatto prima di inviarci la richiesta oraria per il 2009/10 e che, sentito anche l’USP, non vi sono normative a suffragio di quanto sostenuto da don Stefano. Mi può aiutare in tal senso? Esiste una normativa di riferimento che sostenga la tesi di *****?
Le chiedo una risposta urgente, poiché il Dirigente intende agire a stretto giro di tempo.
Grazie per l’attenzione, buona giornata.
Risposta
E’ opportuno far notare al dirigente che in base Parere del Consiglio di Stato, Sezione Il, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98 non può assolutamente togliere l’ora al collega.
Riduzione d'orario da 18 a 17 ore
«Vista la relazione in data 5/2/1998 prot. n. 454 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Istruzione Tecnica chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore;
premesso:
La prof.ssa Paola Pucci, incaricata dell'insegnamento della religione cattolica presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno, con orario cattedra di 18 ore ha proposto ricorso straordinario avverso il provveditorato prot. n. 3841 del 5/4/1997 con il quale il Preside del predetto Istituto ha comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro, al Provveditore agli studi ed alla Curia Vescovile la rettifica del contratto di lavoro della ricorrente a T.D. da 18 a 17 ore di cattedra con decurtazione dello stipendio in ragione di un diciottesimo relativo ad una ora di lezione.
Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
le norme contrattuali non prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore;
il Preside non ha dato formale disdetta;
la ricorrente aveva diritto al trattamento dei docenti a tempo indeterminato.
L'Amministrazione, nella propria relazione, osserva che nella specie non risulterebbero tutelati in uguale misura l'interesse pubblico e l'affidabilità contrattuale.
Considerato:
La ricorrente impugna il provvedimento indicato in premessa con il quale è stata comunicata la rettifica del suo contratto di lavoro.
L'Amministrazione fa presente che l'istante è docente a tempo determinato per l'insegnamento di religione presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno.
A partire dal 22/2/1997, in quanto l'unico alunno che nella classe IV A aveva scelto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica si era ritirato dalla frequenza, il suo orario era ridotto di fatto a 17 ore settimanali.
Dopo aver informato la Presidenza in attesa di comunicazione ufficiali circa la sua futura utilizzazione l'istante ha continuato a prestare servizio per quell'ora come risulta dal registro di classe.
Tanto considerato e per quanto riguarda le doglianze formulate dalla ricorrente deve rivelarsi che le stesse debbono ritenersi fondate.
Va anzitutto riconosciuto che né il contratto collettivo di categoria né il contratto individuale stipulato dal Preside prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore.
Inoltre non può ritenersi legittimo l'operato del Preside il quale non ha provveduto a dare formale disdetta del contratto ma si è limitato a decurtare lo stipendio con effetto retroattivo nonostante la docente avesse continuato regolarmente a prestare servizio anche per quell'ora.
Appare infine fondata anche la doglianza relativa alla utilizzazione della istante disposta solo in forma verbale e per eventuali supplenze.
Infatti essendo gli insegnanti di religione con incarico annuale inquadrati quali docenti a tempo determinato e dovendosi tale posizione ritenere sostanzialmente equiparata ai docenti assunti a tempo indeterminato la ricorrente avrebbe dovuto ottenere una diversa stabile utilizzazione per l'ora in questione.
Pertanto, come si fa rilevare, nella specie se l'interesse pubblico è stato adeguatamente tutelato non ha trovato una eguale tutela l'affidabilità contrattuale.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
(Parere del Consiglio di Stato, Sezione Il, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98)