Assunzione di responsabilità dei genitori

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Gent.mo prof.
la mia preside chiede la normativa che regola l'eventuale uscita dalla scuola per gli alunni che, non avvalendosi dell'IRC, optano per "Nessuna attività" e desiderano lasciare l'edificio scolastico, con l'assunzione di responsabilità dei genitori o propria se maggiorenni (parliamo di Liceo Scientifico). Per la prima o l'ultima ora nessun problema, ma per le ore intermedie: dove è previsto che escono da scuola e che rientrino alla fine dell'ora? Sono coperti dall'assicurazione in quest'ora o solo nell'uscire e nel rientrare?

Risposta


La gestione dei non avvalentesi, soprattutto di che opta per l’uscita dalla scuola viene normata dalla Circolare Ministeriale numero 9 che tra l’altro dice: “La dichiarazione va fatta dall’avente diritto e cioè: a) direttamente dallo studente, se maggiore degli anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18/6/1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita la potestà per gli alunni della scuola materna, elementare e media, se minori degli anni diciotto.
Affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà è necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita la potestà e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno da scuola.”