40 ore
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Domanda
Gentile prof. Incampo,
sono un insegnante di religione cattolica con un incarico di 14 ore, 8 ore alle elementari e 6 all'infanzia. Vorrei delucidazioni riguardo gli obblighi collegiali, poiché devo compiere una proporzione per ripartire le ore tra le tre scuole a me assegnate. Più precisamente, essendo il mio primo incarico, vorrei capire se devo considerare solo 40 ore annue complessive, oppure 40 ore di collegi docenti e 40 ore tra intersezioni, interclasse ecc...insomma due blocchi distinti. Mi sembra che il prontuario giuridico per l'IRC parli di due cose distinte. Ma sono un po' in difficoltà.
In attesa di una sua risposta, la ringrazio anticipatamente.
Risposta
L’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), non ha modificato e tantomeno abrogato le norme sull’attività funzionali all’insegnamento (Cfr. art.24 CCNL 1999), questo significa che quest’ultime vengono ancora regolate dall’articolo 42 del CCNL firmato il 4 agosto 1995.
Infatti con questo articolo, per la prima volta, vengono chiarite quali sono le attività di non insegnamento trovando una precisa e puntuale definizione terminologica: funzionali all’insegnamento.
Le attività funzionali si dividono:
• Attività individuali (correzione degli elaborati, preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, rapporti individuali con le famiglie) non hanno un monte ore definito, perché tipica di una “prestazione professionale” (art. 42 comma 2);
• Attività collegiali (collegio docenti, programmazione e verifica di inizio e fine anno, riunione collettive con le famiglie per l’informazione sui risultati degli alunni): per tutti i docenti 40 ore annue (art. 42 comma 3 lettera a);
• Attività collegiale dei consigli di classe: vincolo di prevedere, nella programmazione di dette attività, un impegno non superiore a 40 ore annue per gli insegnanti impegnati su più di sei classi (art.42 comma 3 lettera b);
• Attività collegiali relative agli scrutini ed esami, compresa la valutazione degli atti relativa alla valutazione: sono obbligatorie e non hanno un monte ore definito (art.42 comma 3 lettera c);
E’ chiaro che tutto questo vale per l’insegnante che ha 18 ore settimanali ed un’unica sede di servizio, per chi invece non ha un’unica sede di servizio e/o non ha 18 ore settimanali, tutto è in proporzione.
Un collegio dei docenti che nella programmazione prevede impegni per oltre le 40 ore per i collegi docenti, è tenuto a retribuire le ore eccedenti alle 40 per quei docenti che le superano, tenendo anche conto delle proporzioni per chi le supera, non avendo orario completo (Cfr. art. 25 comma 5 CCNL 1999).
Infine è bene ricordare che l’obbligo delle 40 + 40 ore è complessivo e cioè l’insegnante è tenuto ad assolvere nelle sue sedi complessivamente 40 + 40 ore e non 40 + 40 in ogni scuola.