IdR e DS

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Gent.mo prof. Incampo,
dopo aver avuto un colloquio col Dirigente in merito a 2 alunni di seconda media che chiedevano quest'anno di non frequentare la religione cattolica, dopo aver controllato che la famiglia avesse compilato apposito modello in segreteria riportante la data di giugno scorso, ho preso l'occasione per far presente al Dirigente quale sia la corretta procedura per effettuare una nuova scelta e i tempi entro i quali deve avvenire per la scuola secondaria di primo grado, così mi sono confrontata col Dirigente ponendo alla sua attenzione quanto si legge nel Vademecum da lei Prof Incampo cortesemente preparato:
"In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero delta Pubblica Istruzione ", questo significa che anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi; il modulo è l'allegato D della CM numero 3 del 5.1.2001. Quindi non è corretta la consegna ogni anno di moduli di scelta e tantomeno la pretesa di riconsegna annuale del modulo compilato".....
Il Dirigente sostiene che è meglio non tenere in classe 2 ragazzi che non vogliono fare irc perciò è utile accettare la richiesta della famiglia anche se tardiva ma comunque in tempi accettabili all'inizio dell'anno scolastico.
Credevo di aver chiarito nel colloquio col Dirigente che la scelta può cambiare solo con richiesta su apposito modulo D presentata in segreteria entro gennaio e quindi non è possibile cambiare la scelta all’inizio dell’anno scolastico a settembre o nel corso dell’anno stesso per non creare precedenti. In base alla normativa non sono ammessi quindi cambi di scelta dopo il termine delle iscrizioni. Ma nella direttiva che il Dirigente invia in questi giorni ai docenti per l'anno scolastico 2009-10 in un punto si legge quanto segue:"Nel caso in cui l’alunno non possa frequentare specifiche lezioni per periodi prolungati dell’anno, per motivi di salute o per altri giustificati motivi il genitore dovrà richiedere al Dirigente l’autorizzazione all’esonero per iscritto.
A questo proposito si ricorda che per quanto riguarda la scelta di usufruire o meno dell’attività alternativa all’IRC, la richiesta va fatta esclusivamente presso la segreteria, all’inizio dell’anno scolastico".
Lei come la interpreta?
Mi chiedo comunque come procedere con alunni ripetenti che vogliono cambiare scelta l'anno seguente o con quelli di seconda e terza media i cui genitori richiedono a settembre tale cambio seguendo le indicazioni del Dirigente? anche per loro vale il termine fissato per le iscrizioni entro gennaio dell'anno che frequentano irc? ....o possiamo accettare questi cambi a settembre solo in questi casi?
Si pone anche un altro problema: dove collocare gli alunni che richiedono studio assistito, soprattutto di questi tempi che non ci sono ore a disposizione sufficienti da utilizzare o i docenti hanno esaurito il loro monte ore e non ci sono fondi per altro genere di supplenze e ore aggiuntive. Il Dirigente per non lasciare da soli questi alunni che richiedono lo studio assistito li metterà in classi parallele con colleghi dello stesso consiglio di classe che svolgono ore curricolari . Anche per questo punto ho informato il Dirigente che la circolare 316/87 stabilisce che i docenti delle attività alternative “debbono essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alla attività in parola, atteso che così viene assicurato per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della ‘par condicio".
"La scelta in ordine all'IRC non deve dar luogo a nessuna forma di discriminazione, in relazione sia ai criteri per la formazione delle classi sia alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni, che deve rispondere al normale criterio di equilibrata distribuzione delle discipline nella giornata, nella settimana e per ciascuna classe".
In sintesi la normativa prevede che:
- Il genitore, o chi per esso, sceglie se avvalersi o meno dell’IRC all’atto dell’iscrizione in prima media entro gennaio presentando il modello D ed è valida tale scelta per tre anni salvo diversa espressa volontà all'atto dell'iscrizione
- Tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni il Dirigente scolastico convoca il genitore del non avvalentesi e gli chiede cosa sceglie al posto dell’IRC tra le 4 opzioni del modulo allegato E
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) USCITA DALLA SCUOLA
- Se il genitore sceglie l’attività didattica formativa il Dirigente dovrà obbligatoriamente portare la questione in Collegio docenti ed in questa sede dovrà individuare i contenuti e i docenti della stessa.
- Se sceglie lo studio individuale assistito il Dirigente deve trovare il docente e organizzare in modo più opportuno senza utilizzare queste ore per il recupero o il potenziamento delle discipline curriculari in classi parallele perchè diversamente si creerebbe una condizione discriminante per l’alunno che decide di avvalersi dell’ora di religione.
- Se sceglie l'uscita da scuola anticipata (che può cadere sia nell'ultima ora del mattino o pomeriggio) così pure intesa come l'ingresso posticipato (alla seconda ora del mattino o pomeriggio), la scelta non deve dar luogo a nessuna forma di discriminazione, in relazione sia ai criteri per la formazione delle classi sia alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni, che deve rispondere al normale criterio di equilibrata distribuzione delle discipline nella giornata, nella settimana e per ciascuna classe.
In conclusione: il Dirigente scolastico si assume le sue responsabilità, ha il diritto e obbligo di fare al meglio il suo dovere tutelando le scelte di tutti gli alunni che richiedono irc o attività alternativa anche se talvolta l'applicazione della normativa o la sua interpretazione passano in secondo piano per impossibilità legate a tagli economici o per motivi organizzativi e si cerca di indirizzare le scelte verso il "minor male possibile"... Cosa possiamo fare noi idr più che vigilare, informare, dialogare e proporre soluzioni spesso eluse? Forse la gestione di irc e attività alternativa va rivista dall'alto: è arrivato il momento in cui il Miur si faccia carico delle conseguenze dei tagli attuati e definisca le modalità e le regole per ottemperare a questo obbligo da parte delle scuole, bisogna arrivare ora più che mai ad una chiarezza generale che si possa concretamente applicare in aula. Che ne pensa? Ringrazio anticipatamente.

Risposta


Gli IdR sono professionisti e non devo far altro che il loro dovere.
A chi compete l’organizzazione della scuola è il Dirigente scolastico, il quale deve conoscere la norma e farla rispettare.
Da come si muove il tuo DS mi pare che confonda l’atto dell’iscrizione con l’inizio delle lezioni.
E’ il caso che tu lo faccia notare all’ufficio scuola diocesano.