Orario e funzione religiosa

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Gent.mo prof. Nicola Incampo grazie per il prezioso servizio che svolge con grande professionalità.
Sono un'insegnante di RC nella Diocesi di ***. Avrei bisogno di due chiarimenti:
- Durante il Collegio dei Docenti ho sentito la mia Dirigente affermare che durante questo a.s. molti sono i problemi legati all'organizzazione dell'orario scolastico dopo i tagli del personale, quindi prospettava la soluzione di inserire l'ora di religione durante la prima o l'ultima ora per dare la possibilità di entrare o uscire prima a chi non si avvale dell'insegnamento di religione cattolica. E' legale tale soluzione? Devo sentirmi obbligata a rispettare questa ipotesi di lavoro?
- Nella scuola dove insegno, inoltre, ormai da diverso tempo si inaugura l'a.s. con varie attività didattiche tra cui una funzione religiosa con la condivisione dei colleghi. La Dirigente sostiene che tale celebrazione si dovrebbe svolgere durante l'ora di religione per rispettare la minoranza di bambini che non partecipano. Se non sbaglio ci sono delle norme che potrebbero chiarire questi punti.
Nel ringraziarla per il prezioso aiuto la saluto cordialmente.

Risposta


Relativamente alla prima domanda, ti faccio notare che l’organizzazione della scuola deve prescindere dalla scelta di religione, infatti il punto 2.1 lettera a) DRR 751/85 così recita: “ il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;”
Quanto poi alla seconda domanda ti ricordo che non fanno parte del programma di religione cattolica incontri di spiritualità e celebrazioni liturgiche, né l’attuale normativa prevede di far celebrare atti di culto per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Seguendo invece le normali vie istituzionali scolastiche, inoltrando cioè domande ai Dirigenti Scolastici e ai Consigli di Circolo e d’Istituto da parte di famiglie e/o alunni, Insegnanti di religione, essi possono essere legittimamente ed opportunamente, essere proposti e realizzati.
Infatti “Il Consiglio di Circolo o Istituto, …, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e della attività della scuola … nelle seguenti materie” (Cfr. comma 3 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 297 del 16 aprile 1994) e tra le attività della scuola al comma e) dello stesso articolo leggiamo ancora che Il Consiglio di Circolo o Istituto ha potere deliberante in merito ai “Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extascolastiche, …, alle libere attività complementari,..”.
Si nota chiaramente che non si tratta di iniziative connesse all’insegnamento della religione cattolica, ma di iniziative che acquistano legittimità nella scuola al pari di ogni altra attività di cui è viva la scuola.
Ti ricordo che la Circolare Ministeriale del 13.2.1992 protocollo numero 13377/544/MS, non esclude la partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso, ivi compresa la visita del Parroco, previa autorizzazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto.
La suddetta Circolare Ministeriale è stata confermata nella sua legittimità con i pareri numero 391 e 392 del Consiglio di Stato in data 26.3.1993.
CM 13.02.1992 nota 13377/544MS del 13 febbraio 1992
OGGETTO: Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso
Continuano a pervenire quesiti concernenti:
a) la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all'inizio dell'anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule;
b) gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell'ambito delle visite pastorali da essi effettuate.
In proposito questo Ministero è dell'avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.
Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 possa deliberare, con l'osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo.
Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del Vescovo, le cui date di effettuazione dovranno, ovviamente, essere comunicate dalla Curia con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate. In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera. Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche delle rispettive circoscrizioni.
Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26.3.1993
(omissis)
Considerato che la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 13377/544MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado; Richiamate le Sentenze della Corte Costituzionale numero 203 del 12 aprile 1989 e n. 13 del 14 gennaio 1991; Ritenuto che la previsione contenuta nella deliberazione del Consiglio di circolo di Vergato n. 36 del I° aprile 1992, nella parte in cui prevede l'obbligo per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della religione cattolica di restare in classe a svolgere attività didattica, arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalla attività di carattere religioso;
P.Q.M. accoglie in parte l'appello e, in riforma della ordinanza impugnata:
a) respinge la domanda di sospensione della nota ministeriale n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992;
b) conferma la sospensione della deliberazione del circolo di Vergato n. 36 del 1° aprile 1992 limitatamente alla parte in cui prescrive che agli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della religione cattolica dovranno restare in classe a svolgere attività didattica durante l'attività di carattere religioso;
c) respinge per il resto la domanda di sospensione della delibera numero 36 del 1° aprile 1992
Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993
(omissis)
Considerato che la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado;
Considerato altresì che la delibera n. 31 del 12 maggio 1992 là dove prevede "di utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività educative per consentire l'eventuale partecipazione ad una cerimonia religiosa di inizio e/o fine anno scolastico e l'accesso di un sacerdote per la benedizione pasquale, secondo modalità lasciate all'organizzazione dei singoli plessi, nel rispetto del diritto delle minoranze" non arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalla attività di carattere religiosa per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l'opzione per l'insegnamento della religione cattolica.
PQM accoglie l'appello in epigrafe.