Vademecum supplenze
- Autore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Carissimo dottor Incampo, sono *** della Curia di ***, abbiamo un quesito: vorremmo sapere ed avere le circolari della CEI o del Servizio Naz. per l'IRC che riguardano le supplenze in ogni tipo di scuola perché da quest'anno abbiamo deciso di nominare noi i supplenti delle Primarie e 1 dirigente ci sta ponendo problemi, ma nell'ultima riunione regionale abbiamo saputo che eravamo solo noi a mandare l'elenco alle scuole! Vorrei ancora chiederLe il suo parere sulle ore a disposizione per gli insegnanti di ruolo.
In attesa di una sua risposta, la saluto, GRAZIE!
Risposta
Da sapere
La Legge finanziaria 1996 ha autorizzato i Dirigenti scolastici a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico.
E questo solo dopo che lo stesso Dirigente ha provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Nella scuola secondaria, cioè scuola media e scuola superiore, la Legge 448/2001 è intervenuta sulla questione delle supplenze stabilendo che ”le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni” .
Questo significa che si può provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il POF, il personale già in servizio, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni.
Quindi per assenze superiori a 15 giorni (cioè dal 16 giorni in poi) il Dirigente scolastico deve chiedere agli uffici scuola diocesani la proposta di nomina.
Nella scuola Primaria la sostituzione dei docenti assenti, fino ad un massimo di 5 giorni, può avvenire, se ci sono risorse nella scuola, ricorrendo alle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti.
Quindi per assenze superiori a 5 giorni (cioè dal 6 giorni in poi) il Dirigente scolastico deve chiedere agli uffici scuola diocesani la proposta di nomina.
Per aiutare e confortare molti Dirigenti Scolastici a rivolgersi con tranquillità agli Uffici Scuola Diocesani per le proposte di nomina anche prima che l’assenza superi i limiti imposti dalla vigente normativa, cioè 5 giorni di assenza del titolare nella la scuola primaria e 15 giorni nella scuola secondaria, è opportuno ricordare che la Corte dei Conti Sezione III Centrale d’Appello (Sentenza 59/2004) ha ribaltato una sentenza di primo grado con la quale la Corte dei Conti del Lazio (Sentenza 559/2003) aveva ritenuto responsabile un Preside di danno erariale perchè aveva conferito una supplenza temporanea prima che l’assenza superasse i limiti imposti dalla normativa vigente, con la motivazione che il Preside ha “tentato di risolvere i conseguenziali problemi funzionali fin dove è stato possibile nei limiti delle disponibilità offerte dall'organico, ricorrendo all'apporto di docenti esterni solo in carenza di tali disponibilità”, e che “la condotta dell'appellante scaturisce dalla logica considerazione che il meccanismo di sostituzione dei docenti assenti ha consentito la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”.
E’ veramente bella questa motivazione, perché dà la possibilità di guardare alle supplenze non come neutra sorveglianza, ma come garanzia dell’attività didattica.
Ricordo che per la sostituzione di docenti con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
Questo significa che ogni scuola si rivolgerà all’ufficio scuola diocesano per le sole ore che l’insegnante aveva in quella scuola.
Nella scuola dell’infanzia la supplenza temporanea è possibile anche per un giorno di assenza del titolare, o meglio della titolare;
Il destinatario della proposta di nomina può accettare tutte le ore dell’insegnante assente o parte di esse.
Decalogo per un’organizzazione semplice, ma efficace
1. Se si fanno graduatorie pubbliche, queste devono essere rispettate;
2. E’ opportuno formulare elenchi, magari in ordine alfabetico, specificando che da qull’ elenco l’Ordinario attinge per proporre insegnanti;
3. In mancanza di aspiranti all’insegnamento in possesso del titolo specifico, si possono proporre come “supplenti annuali”, per il periodo 1 settembre – 31 agosto, persone in possesso del diploma di scuola media superiore e iscritti all’ISSR, l’importante sarà specificare sulla proposta di nomina che “l’insegnante viene proposto in base alla Circolare Ministeriale numero 182 dell’1 luglio 1991”;
4. L’Ordinario diocesano può proporre per le supplenze temporanee anche docenti senza nessun titolo di qualificazione professionale previsto dall’Intesa, l’importante che questi sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;
5. Alla proposta di nomina va sempre allegata l’idoneità che non è permanente, ma decade automaticamente quando finisce la supplenza;
6. E’ opportuno scrivere sul decreto di idoneità del supplente che “l’insegnante è stato riconosciuto idoneo dall’Ordinario del luogo per il periodo della supplenza”;
7. E’ consigliabile non scrivere sulla proposta di nomina il periodo di assenza, cioè dal__ al__, ma “per tutto il periodo di assenza del titolare”, questo per evitare nuove richieste di proposte di nomine ed autorizzare la scuola a rinnovare il contratto per tutto il periodo di assenza del titolare (si pensi alla maternità);
8. La supplenza col titolo di qualificazione sarà utile oltre ai fini pensionistici anche ai fini di progressione di carriera;
9. La supplenza senza titolo di qualificazione varrà ai soli fini pensionistici;
10. Ad una supplenza di 18 ore settimanale, si possono proporre più supplenti, non più di due:
- Se il titolare, ad esempio, è in servizio il lunedì con 3 ore, il martedì con 3 ore, il mercoledì con 3 ore, il giovedì con 4 ore e il sabato con 5 ore, la supplenza potrebbe essere così divisa:
- Un supplente per 9 ore (lunedì, martedì e mercoledì)
- Altro supplente per le restanti 9 ore il giovedì e il sabato
Questo perché viene comunque rispettata l’unitarietà di insegnamento.