Ragionerie e supplenti

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Caro Nicola,
vorrei sapere se, per quanto riguarda gli IdR senza titoli, in qualunque ordine di scuola, vale ancora il riferimento di legge che impone di proporli come supplenti annuali e non come incaricati. Ultimamente qualche Direzione Didattica e anche la Ragioneria hanno sostenuto che si tratta di una distinzione inutile. Volevo conoscere il tuo parere e, nel caso di novità, a quale legge fare riferimento.
Grazie sempre per la tua competenza e disponibilità.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che nella scuola o si è incaricati annuali o si è supplenti annuali: il supplente segue un percorso economico e giuridico diverso dall’incaricato annuale.
Infatti il supplente è colui che sostituisce il titolare per lo più per periodi brevi.
L’incaricato è colui che svolge l’attività di insegnamento per tutto l’anno ed è titolare di contratto annuale.
Dall’anno scolastico 1990/91 per insegnare religione come incaricato annuale è diventato obbligatorio essere in possesso di uno dei titoli previsti dal punto 4 del DPR 751/85, modificato ed integrato dal DPR 2002 del 23 giugno 1990,
Il supplente annuale, è una figura nata con la Circolare ministeriale numero 182 dell’1 luglio 1991 dove tra l’altro leggiamo “Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle condizioni descritte (cioè senza titolo, n.d.a.) è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l’assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico …”