Criteri di attribuzione del credito scolastico

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Mi scuso per la mail, che è partita prima che la rileggessi, perché ho schiacciato il tasto sbagliato e non so se scritta così sia chiara.
Domani avremo il CdD e si dovranno determinare i criteri di attribuzione del credito scolastico.
Ora, in seguito alla sentenza del TAR del Lazio, che ha scatenato un putiferio nella nostra scuola, i docenti non vogliono inserire tra i criteri il profitto IRC.
Poiché il Regolamento non ne parla e non fa riferimento ad alcuna ordinanza, è lecito rifarsi all’OM 40/2009 che non è stata annullata?
Le chiedo la cortesia, se ciò le sarà possibile, di darci una risposta entro stasera.
Lo so che arrivo con delle pretese, ma ieri è scoppiato il tutto e non sappiamo come orientarci.
Ringraziandola fin d’ora, porgo cari saluti!

Risposta


La sentenza del TAR Lazio non può essere presa in considerazione, perché il MIUR non l'ha mai fatta sua, anzi...
A partire dall’a.s. 1994/95 l’attribuzione del credito è stato regolato da un nuovo ordinamento giuridico e precisamente dall’Ordinanza Ministeriale numero 80 del 9 marzo 1995 e successive integrazioni. Le innovazioni non sono state poche e di poco conto. I poteri del consiglio di classe, ad esempio, risultano sensibilmente affievoliti, perché “il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamento dei singoli consigli di classe” (Cfr. articolo 12 comma 2 Ordinanza Ministeriale 80/95).
Questo significa che il Collegio dei Docenti dovrà stabilire i criteri e non le discipline alle quali attribuire il credito, perché queste le decide il Ministero.
Con l’Ordinanza Ministeriale numero 26 del 15 marzo 2007, protocollo numero 2578, finalmente si fa chiarezza sul ruolo e sul compito degli insegnanti di religione nell’attribuzione del credito scolastico.
Infatti al comma 13 dell’articolo 8, intitolato credito scolastico di detta Ordinanza leggiamo: “I docenti che svolgono l’insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazione del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.”
Questo significa che nessuno può mettere a tacere gli IdR nei Consigli di Classe quando bisognerà attribuire il credito agli alunni che si sono avvalesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, anzi questi sono obbligati a dare il proprio contributo.
Ma chiarezza maggiore è stata fatta al comma numero 14 che così recita: “L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”
Questo significa che il Consiglio di Classe, al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione oltre “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (Cfr. comma 2 dell’articolo 11, del DPR n. 323 del 23.7.1998) anche il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante non solo l’interesse con il quale l’alunno ha seguito questa disciplina, ma anche il profitto che ne ha tratto.
Come si nota chiaramente il Consiglio di Classe dovrà attribuire il credito scolastico non solo agli avvalentesi e a chi ha scelto l’attività alternativa, ma anche a chi ha scelto lo studio individuale assistito e non.
Ma il fatto nuovo è che per lo studente che ha scelto “l’ora del nulla”, cioè di uscire fuori dall’edificio scolastico durante l’ora di religione, il Consiglio di Classe può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico, se l’attività presentata dall’alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento.
Che piaccia a meno ad alcuni tuoi colleghi, ma devono attenersi alla norma.