Ferie non godute e anno di servizio
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Domanda
Gentile Professore Incampo, insegno Religione dall'anno 2003. Questo attuale è il quarto incarico (quinto anno scolastico di servizio), il primo anno è stato di supplenza. Sono diventata madre alla fine di maggio, quindi fino alla fine di agosto (termine contratto), sono stata in astensione obbligatoria, non usufruendo delle ferie; dal momento che il datore di lavoro è diverso (in questi anni ho lavorato in plessi diversi) e che il mio è un contratto a tempo determinato, credo di essere in diritto di richiedere il pagamento sostitutivo delle ferie, le chiedo un cortese riscontro.
Approfitto della sua gentilezza e le chiedo ulteriori chiarimenti: è il terzo anno che ho cattedra piena, ho chiesto la ricostruzione di carriera ma a scuola mi hanno risposto che solo chi è di ruolo può richiederla. Pur essendo convinta di averne diritto, ho chiesto che almeno il contratto prevedesse gli scatti biennali ma ancora una volta in segreteria mi hanno risposto che per me (al quinto anno di servizio, il primo anno non d'incarico ho effettuato una supplenza superiore a 180 giorni), è prevista la paga base senza anzianità né scatti. Nel mio piccolo penso che la segreteria sia ancora una volta in difetto, ma come debbo comportarmi? tra l'altro a momenti dovrei richiedere un mutuo per acquisto casa e qualche soldo in più necessiterebbe ora più che mai.
Confido in un suo cortese riscontro e la ringrazio.
Risposta
Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che il comma 10 dell’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2003 intitolato “Ferie” recita così: “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica”.
Questo significa che comunque le ferie le potrai godere nell’anno scolastico successivo e solo nei periodi di interruzione dell’attività didattica.
Quanto poi alla seconda domanda, cioè alla ricostruzione di carriera, ti faccio notare che se non produci non godrai mai di tale diritto.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell’articolo 66 così recita:” Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”.
Ma che cosa afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980?
In esso leggiamo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera…… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale.
Ma come valutare l’anno di servizio? e a chi può essere attribuito l’anno di servizio?
L’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 370 del 16.6.1970 recita: “Ai fini del riconoscimento (della ricostruzione di carriera) il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell’anno, dall’ordinamento vigente al momento della prestazione.
Si intende per anno di servizio quello prestato anche da supplente temporaneo e non solo da incaricato, purché comprenda almeno 180 giorni di servizio.
Un parere del Consiglio di Stato e precisamente il numero 2799/97 del 14.1.1998 a rettifica del precedente parere numero 1108 del 16.11.94 sezione II, ha disposto, a seguito di “sopravvenute disposizioni interpretative della legge 576/70 (vedi CM 43/92) che il servizio non di ruolo prestato con i requisiti richiesti dalla legge sono valutabili ai fini del riconoscimento giuridico ed economico e quindi ai fini della ricostruzione di carriera”. Il servizio di insegnamento di religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, può concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera.
La legge 124 del 3 maggio 1999 al comma 14 dell’articolo 11 tra l’altro, definitivamente sciogliendo ogni dubbio interpretativo sulla validità dell’anno scolastico, ha chiarito che “Il comma 1 dell’articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Concludendo si chiarisce che l’insegnante di religione, se ha realizzato quattro anni di servizio o interi o anche solo di 180 giorni, purché con il titolo di qualificazione professionale, ha diritto alla ricostruzione di carriera.
