Benedizione natalizia

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Domanda


Gent.le Nicola una mia collega, alle prese con il divieto da parte della dirigenza della scuola materna frequentata dal figlio di permettere al sacerdote la benedizione natalizia in orario scolastico, mi chiede se esistono disposizioni in proposito che vietino tale pratica. Il dirigente, al solito, ha motivato la decisione con la necessità di rispettare i bimbi islamici che potrebbero esserne turbati, ha aggiunto, inoltre, le solite questioni sulla laicità della scuola statale ecc.. Le famiglie musulmane non hanno obiettato nulla circa la presenza del prete, le famiglie cristiane sono sul piede di guerra. Puoi aiutarci chiarendoci l’aspetto normativo della questione? Grazie e buon S. Natale.

Risposta


Prima di rispondere alla domanda, mi pare opportuno fare una premessa: non fanno parte del programma di religione cattolica incontri di spiritualità e celebrazioni liturgiche, né l’attuale normativa prevede di far celebrare atti di culto per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Seguendo invece le normali vie istituzionali scolastiche, inoltrando cioè domande ai Dirigenti Scolastici e ai Consigli di Circolo e d’Istituto da parte di famiglie e/o alunni, Insegnanti di religione, essi possono essere legittimamente ed opportunamente, essere proposti e realizzati.
Infatti “Il Consiglio di Circolo o Istituto, …, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e della attività della scuola … nelle seguenti materie” (Cfr. comma 3 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 297 del 16 aprile 1994) e tra le attività della scuola al comma e) dello stesso articolo leggiamo ancora che Il Consiglio di Circolo o Istituto ha potere deliberante in merito ai “Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extascolastiche, …, alle libere attività complementari,..”.
Si nota chiaramente che non si tratta di iniziative connesse all’insegnamento della religione cattolica, ma di iniziative che acquistano legittimità nella scuola al pari di ogni altra attività di cui è viva la scuola.
In questa direzione è la Circolare Ministeriale del 13.2.1992 protocollo numero 13377/544/MS, che non esclude la partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso, ivi compresa la visita del Parroco, previa autorizzazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto.
E’ il caso comunque che tu faccia leggere al Dirigente scolastico anche la seguente normativa:

CM 13.02.1992 nota 13377/544MS del 13 febbraio 1992
OGGETTO: Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso
Continuano a pervenire quesiti concernenti:
la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all’inizio dell’anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule;
gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell’ambito delle visite pastorali da essi effettuate.
In proposito questo Ministero è dell’avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.
Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto ‑avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 ‑possa deliberare, con l’osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo.
Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del Vescovo, le cui date di effettuazione dovranno, ovviamente, essere comunicate dalla Curia con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate. In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera. Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche delle rispettive circoscrizioni.

Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26.3.1993
(omissis)
Considerato che la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 13377/544MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado; Richiamate le Sentenze della Corte Costituzionale numero 203 del 12 aprile 1989 e n. 13 del 14 gen­naio 1991; Ritenuto che la previsione con­tenuta nella deliberazione del Consiglio di circolo di Vergato n. 36 del I° aprile 1992, nella par­te in cui prevede l’obbligo per gli alunni per i quali non sia stata ef­fettuata l’opzione per l’insegna­mento della religione cattolica di restare in classe a svolgere atti­vità didattica, arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalla at­tività di carattere religioso;
P.Q.M. accoglie in parte l’appello e, in riforma della ordinanza impugnata:
a) respinge la domanda di sospensione della nota ministeriale n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992;
b) conferma la sospensione della deliberazione del circolo di Vergato n. 36 del 1° aprile 1992 limitatamente alla parte in cui prescrive che agli alunni per i quali non sia stata effettuata l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica dovranno restare in classe a svolgere attività didattica durante l’attività di carattere religioso;
c) respinge per il resto la domanda di sospensione della delibera numero 36 del 1° aprile 1992

Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n° 392/1993 del 26.3.1993
(omissis)
Considerato che la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 è atto meramente interpretativo e pertanto dallo stesso non può derivare alcun pregiudizio ai ricorrenti in primo grado;
Considerato altresì che la delibera n. 31 del 12 maggio 1992 là dove prevede «di utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività educative per consentire l’eventuale partecipazione ad una cerimonia religiosa di inizio e/o fine anno scolastico e l’accesso di un sacerdote per la benedizione pasquale, secondo modalità lasciate all’organizzazione dei singoli plessi, nel rispetto del diritto delle minoranze» non arreca pregiudizio alla libertà di astenersi dalla attività di carattere religiosa per gli alunni per i quali non sia stata effettuata l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica.
PQM accoglie l’appello in epigrafe.

Si ritiene quindi, in conclusione, che il Dirigente scolastico non abbia tenuto conto della normativa per nulla dichiarata invalida, ma al contrario riconfermata dalle due Ordinanze del Consiglio di Stato.
Queste riconoscono valido il normale iter per la partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso e, indipendentemente dalla opzione relativa all’IRC, danno a qualsiasi alunno il diritto di partecipare o meno a tale iniziativa.