Spetta la corresponsione degli arretrati?
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Domanda
Gent.mo Prof. Incampo Torno a disturbarla per conoscere il suo competente parere in merito all’erogazione (o meno) degli arretrati sugli aumenti biennali, maturati a partire dal 1.1.2004 a seguito del CCNL 07.12.2005. L’aggiornamento del valore degli aumenti biennali spettanti agli insegnanti di Religione non è automatico come per lo stipendio e le Scuole devono emettere uno specifico decreto. Si chiede, a suo parere, se la corresponsione degli arretrati riguarda anche l’aumento biennale maturato nei seguenti bienni: - 01.09.2002/31.08.2003- 1.09.2003/31.08.2004 da corrispondere il 01.09.2004 - 01.09.2003/31.08.2004- 1.09.2004/31.08.2005 da corrispondere il 01.09.2005 Si ringrazia dell’attenzione e si rimane in attesa della sua preziosa risposta.
Risposta
La corresponsione degli arretrati, a parere dello scrivente, spetta al docente, solo che bisogna tener presente che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 24.7.2003 all’articolo76 unificava la voce “indennità integrativa speciale” con la voce “stipendio”, a decorrere dal 1.1.2003, per cui l’aumento biennale, a partire da questa data, deve tener conto dell’importo stipendiale della tabella allegata al contratto che unifica le due voci.
Questo vale soltanto per gli aumenti biennali maturati successivamente al CCNL 24.7.2003, per gli aumenti maturati precedentemente si deve tener conto della voce stipendio decurtata della voce “indennità integrativa speciale”. (Cfr. Nota del Miur numero 456 del 30.112005).
