Possono i ragazzi allontanarsi dall’edificio e poi rientrare?
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Domanda
Sono una insegnante di religione cattolica presso un Istituto professionale. Nel ringraziarla per tutte le risposte puntuali e precise che lei ci fornisce, vorrei dei chiarimenti per quanto riguarda i non avvalentesi che scelgono l’alternativa d) (uscita dalla scuola). Nel caso in cui l’ora è collocata in una ora intermedia, possono i ragazzi allontanarsi dall’edificio e poi rientrare? In questo caso, come nell’uscita all’ultima ora, se si tratta di minorenni, occorre anche una dichiarazione liberatoria da parte dei genitori? Grazie e buon lavoro.
Risposta
E’ proprio così, infatti la Circolare Ministeriale numero 9 del 18 gennaio 1991 avente per oggetto “Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative” recita testualmente: “Affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà è necessario che nella ipotesi sub b) la dichiarazione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita la potestà e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita la potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno da scuola.”
Questo significa che gli alunni che hanno scelto “l’ora del nulla” possono uscire e rientrare dalla scuola, mentre i loro compagni di classe fanno l’ora di religione.
Sarà compito della Dirigenza della Scuola tutelarsi, a norma della sentenza di cui sopra, con dichiarazione scritta che esoneri da qualsiasi responsabilità.
