Il cartellino da timbrare e la RSU
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Domanda
Gent.le Prof. Incampo, con la presente la ringrazio per l’esaustiva risposta inerente alla rilevazione dell’orario tramite timbratura del cartellino... Sono rimasto basito, quando prima di mettere in pratica quanto mi ha (sagacemente) suggerito nei confronti del preside rompi zebedei per vocazione, ho appreso che le RSU indigene nel firmare il contratto integrativo scolastico hanno concordato quanto segue: “Tutto il personale (Docente ed ATA) è tenuto al controllo elettronico delle presenze a mezzo inserimento del cartellino. L’Istit. assicurerà la consegna mensile del tabulato - resoconto orario individuale” Sic! A questo punto sono obbligato a rispettarlo ed onorarlo anche se tale dicitura cozza in modo evidente con la decisione della Cassazione sez. Lavoro numero 11025 del 12.05.2006 da lei citata nella risposta del 16.09.us oppure essendo la Corte di Cassazione organo istituzionale superiore e per antonomasia prevale sugli accordi sanciti tra RSU e Dirigente squarta zebedei per vocazione quasi cromosomica...? La ringrazio sempre cordialmente e distintamente.
Risposta
Ritengo che quella clausola inserita nel Contratto Integrativo di Istituto, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - sezione Lavoro numero 11025 del 12.05.2006 -, debba ritenersi nulla relativamente al personale docente e valida solo per il personale ATA per il quale il CCNL prevede espressamente la rilevazione dell’orario con sistemi elettronici.
Ti consiglierei di portare a conoscenza del tuo Dirigente Scolastico la sentenza sopraccitata.
In ultimo è il caso che tu faccia presente ai colleghi RSU che non hanno il potere di sostituirsi al Parlamento e soprattutto di prevedere norme e regolamenti non previsti dal CCNL, che aggravano il rapporto di lavoro del personale.
La portata della Sentenza è bene che venga fatta conoscere anche alla RSU.
