Timbrare il cartellino?
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Domanda
Gent.le Prof. INCAMPO, uno dei tre Presidi dove insegno è un grandissimo rompi zebedei per vocazione... Odia gli insegnanti di Religione ritenendoli emeriti nulla facenti e poco qualificati... Esercitando ogni tipo di subdola e talvolta manifesta angheria e vessazione... Ci obbliga a strisciare il tesserino magnetico all’entrata e all’uscita... Minaccia grandi rivoluzioni... Oltre al senso spiccato dell’umorismo e spirito di sopportazione ci vuole grande PIETAS CRISTIANA... A me risultava che la registrazione dell’orario d’entrata e d’uscita fosse illegale regolamentato da una sentenza della corte Costituzionale... Se così fosse potrei avere gli estremi? Qualora gli manifesti tali estremi rifiutandomi di obliterare magneticamente la mia presenza (facendo fede la firma nel registro e negli elenchi delle riunioni collegi, consigli...) in quali sanzioni rischio d’incorrere? Ed eventualmente quale organo o istituzione preposta per ricorrere o impugnare l’eventuale sanzione? Grato e riconoscente per le puntuali risposte la saluto distintamente...
Risposta
Per prima cosa chiariamo che non esiste ad oggi nessuna norma di legge o regolamento che obblighi il personale docente a timbrare il cartellino per la rilevazione per l’orario di servizio.
Il CCNL 2003 prevede la timbratura del cartellino con sistemi informatici o automatici solo per il personale ATA.
La questione è stata affrontata più volte in sede di contenzioso fino alla Cassazione e tutte le sentenze hanno confermato la non obbligatorietà della timbratura del cartellino da parte del personale docente. (Cfr. Decisione della Corte di Cassazione – sezione Lavoro – numero 11025 – del 12 maggio 2006 – Presidente Mileo, Relatore De Matteis)
Dal momento in cui non sei obbligato a tale adempimento, ti consiglio di fare rimostranza al Dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 17 delle Legge numero 3 del 1957 (TU degli Impiegati Civili dello Stato) tuttora vigente.
Questo significa che se il tuo Dirigente continuerà ad imporre con ordini di servizio un adempimento illegittimo, potrai tutelare i tuoi diritti in sede giurisdizionale mediante ricorso al Giudice del lavoro previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 65 e seguenti del Decreto Legislativo 165/01.
