Più di 40 ore per i C.d.C. è costituzionale?
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Domanda
Gentile prof. Incampo, le chiedo: di quale riferimento normativo ulteriore posso avvalermi per obiettare al mio dirigente la pretesa che, essendo presente la dicitura “impegno di massima” a proposito della partecipazione ai consigli di classe, io sia presente sempre senza retribuzione aggiuntiva e non tenga conto del limite delle 40 ore. Prendo atto che tale dicitura è presente all’art. 27 ma come dovrò regolarmi visto che ho un incarico di 15 ore articolate su due istituti superiori? dovrò fare richiesta di esonero, sempre all’altro istituto? E’ esatto quanto letto che se il dirigente intende chiedere ulteriori prestazioni oltre le 40 ore per quanto riguarda la partecipazione ai c.d.c. deve emettere un ordine di servizio scritto, in cui si attesta che per tale impegno aggiuntivo al docente spetta la retribuzione aggiuntiva, salvo poi la libertà del docente di accettare o meno visto che trattasi sempre di un servizio che eccede gli obblighi contrattuali? Può dunque il docente rifiutarsi di partecipare? in base a quale fonte di legge? Quali potrebbero essere le conseguenze di un rifiuto a partecipare pur in presenza di una richiesta esplicita da parte del dirigente? saluti affettuosi.
Risposta
Per le ore eccedenti alla partecipazione ai collegi è prevista la retribuzione con le risorse del fondo dell’istituzione scolastica e questo è ribadito nel CCNL 2003 (Cfr. articolo 86 secondo comma lettera c).
Per Consigli di classe invece occorre fare riferimento alla disposizione normativa che prevede un limite, di norma, di 40 ore.
Nella prassi quotidiana il “di norma” rappresenta un ambito di oscillazione del tipo “poco più o poco meno”.
Per i docenti che hanno più di sei classi la stessa norma contrattuale prevede che il DS abbia una particolare attenzione per il non superamento del tetto delle 40 ore.
Il problema maggiore si avverte quando il docente che ha cattedre di 18 ore presta servizio su più scuole e ciascun Dirigente “pretende” che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno una sola sede.
E’ facile a questo punto far rilevare la manifesta disparità di impegno nelle attività funzionali tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi.
Il buon senso e la trasparenza nell’operato della pubblica amministrazione nonché la salvaguardia del principio della equità distributiva di onori ed oneri, costituzionalmente garantito (Cfr. art. 36) secondo cui “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” dovrebbe portare alla seguente conclusione: le ore di attività funzionali all’insegnamento per la partecipazione ai consigli di classe dovrebbero essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.
Esempio: 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B devono comportare 20 di partecipazione nella prima e 20 di partecipazione nella seconda.
In caso eccedenza di impegno orario in una o nell’altra o in ambedue le sedi è possibile presentare richiesta scritta documentata delle ore prestate in eccedenza per la retribuzione conseguente.
