Proposta di nomina: specificare le ore di programmazione?

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Domanda


Egregio prof. Incampo, le sottopongo un quesito che con l’inizio del nuovo anno scolastico puntualmente si è riproposto: nella proposta di nomina su due circoli didattici uno con ore 12 l’altro con 10 le 2 ore di programmazione come devono essere distribuite? E se le ore sono 10 in un circolo e 10 nell’atro? Sulla proposta di nomina rilasciata dall’ufficio diocesano, deve essere specificata la distribuzione delle ore da destinare alla programmazione? Grazie per quello che mi dirà.

Risposta


La Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della Scuola elementare che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore hanno diritto ad una attribuzione di un’ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Una Nota del Ministero e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna recita testualmente:
“Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell’ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.
Al riguardo, si condivide l’avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all’attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l’ulteriore precisazione che ciascun capo d’istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione, qualora il carico orario complessivo superi le 13 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l’orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l’ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore.”
Questo significa che sia l’insegnante destinatario di contratto con 20 che l’insegnante destinatario di 22 ore settimanali dovrà effettuare un’ora di programmazione nella prima scuola e l’altra ora di programmazione nell’altra scuola.
E’ opportuno che l’Ufficio Scolastico Diocesano lo specifichi nella proposta di nomina.