Scuole paritarie e IdR

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Domanda


Gentilissimo Professor Incampo, da circa tre anni un istituto paritario di ispirazione cattolica (scuola primaria) di *** ci contatta per avere l’insegnante di religione specialista. Fin dal primo anno, avendo esaurito la graduatoria degli incaricati, è stato nominato il primo della graduatoria dei supplenti. Quest’anno l’insegnante in questione ha avuto un incarico nella scuola statale e la scuola paritaria ha chiesto un nuovo insegnante ma chiedendo di proporre loro un nominativo preso dall’elenco degli abilitati della diocesi ma non seguendo l’ordine di graduatoria motivandolo con la libertà delle scuole paritarie di assumere nominalmente purché l’ins. risulti abilitato. Pur rispettando il dettato legislativo della legge 62/00 ritengo che l’ufficio diocesano scuola non possa avvallare tale scelta nominando un insegnante che è in fondo alla graduatoria e scalzando i colleghi che lo precedono. La mia domanda è questa in conclusione: Ritiene opportuna o lecita questa mia posizione. Cordiali saluti.

Risposta


“…Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale abilitazione …Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione all’insegnamento religioso…”
E’ la prima, e l’unica, volta che la parola abilitazione, riferita all’insegnante di religione, si trova in un parere del Consiglio di Stato, parere del 4 marzo 1958.
Questo significa che è l’idoneità che abilita all’insegnamento della religione e non il concorso.
Per essere più preciso aggiungo che il concorso è stato indetto per la immissione nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica in possesso di determinati requisiti e non per il conseguimento dell’abilitazione.
Per stipulare l’intesa anche con la scuola paritaria è diritto-dovere dell’Ordinario indicare il nominativo dell’insegnante.