Quale insegnante stabilizzato ritenevo...
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Domanda
Oggetto: richiesta chiarimento sullo stato giuridico IRC e la norma legislativa precedente. 1. Sono Insegnante di Religione cattolica nella Scuola Superiore dal 1965 e dopo l’intesa del 1985 in forza della normativa emanata da codesto Ministero riconfermato nella stessa sede si servizio fino al 1° settembre 2005. Quale insegnante stabilizzato ritenevo, con fondati argomenti, che il posto da me occupato non fosse “libero e vacante” per poterlo inserire tra le cattedre da affidare a qualcuno che ha fatto il concorso riservato. 2. Non ho fatto il concorso riservato agli IRC. 3. Poiché già nel trascorso anno, si era discusso del problema, permanendo ancora molti dubbi a proposito dell’interpretazione dei posti messi a concorso (70 % dei posti liberi e vacanti” - e non solo 70 % dei posti complessivi come dice la Legge 186/2003) mi sono rivolto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di codesto Ministero con l’intento di chiarire finalmente il senso non solo della Legge sullo stato giuridico IRC ma anche il senso del Bando del Concorso e delle Note a seguire sull’immissione degli insegnanti che sarebbero stati nominati a tempo indeterminato. Mi è stato detto - viva voce - che le questioni riguardanti l’IRC erano state decentrate dal Ministero, agli Uffici scolastici Regionali e in particolare - per il mio caso in Sardegna - all’Ufficio III. In data 2 febbraio 2006 facevo pervenire la mia richiesta all’Ufficio III, all’attenzione della dott. ***, a mezzo Raccomandata e attendevo risposta ad alcuni quesiti strettamente interconnessi, riferiti solo agli insegnanti cosiddetti stabilizzati perchè occupanti cattedra per almeno 4 anni e che non hanno fatto concorso per il tempo indeterminato (passaggio in ruolo): a. Perdono i diritti acquisiti negli anni pregressi? b. Perdono il posto di lavoro per lasciare spazio a IRC a tempo indeterminato? c. Trovano spazio nel 30% - in forza dei diritti acquisiti secondo la normativa? Ai tre quesiti precedenti ne aggiungevo due riguardanti gli IRC incaricati a tempo determinato (presenti ancora nel 30% dei posti complessivi) a) Quale valore hanno ancora la normativa e le circolari emanate dal Ministero prima della Legge 186? b) In caso di contenzioso, chiedevo quale fosse l’Ufficio preposto a dirimerlo. Infine chiedevo l’interpretazione autentica e inequivocabile del termine usato nel Bando di concorso “per la copertura dei posti liberi e vacanti”. 4. Dopo trenta giorni dalla mia domanda, sollecitando, via telefonica una risposta mi veniva assicurata l’attenzione dell’ufficio responsabile e mi si invitava a pazientare. Passati altri 30 giorni cc. sollecitando sempre via telefonica la risposta ai quesiti, mi veniva richiesto l’invio per fax delle domande fatte. Al 30 di giugno - mi veniva suggerito un nuovo invio dei quesiti all’attenzione del Direttore dell’Ufficio III. 5. Ai primi del mese di luglio molto cortesemente mi riceveva il dott. **** per sentire i problemi rimasti aperti e mi assicurava una risposta scritta ai quesiti di cui era a conoscenza e che non ho esitato a riproporli in copia. Speravo in un chiarimento che mi permettesse di capire la mia posizione nel posto della Scuola nella quale insegno dal 1986. Ma a tutt’oggi vengo a sapere che la cattedra da me occupata è stata assegnata ad insegnante che ha chiesto trasferimento. A fronte di tale situazione mi vedo costretto a rivolgermi a codesto Ministero, negli Uffici preposti, perchè si chiariscano in modo definitivo i dubbi e che rendano lineare e chiara anche a me utente a) sia l’azione dell’Ufficio Scolastico Regionale nel settore IRC che predispone i posti come prevede la Legge 186 non solo del tempo indeterminato ma anche del tempo determinato, b) sia il ruolo della Curia Diocesana che deve pure ubbidire alle norme dello Stato pur nella prerogativa riservata all’Ordinario. ****, 22 agosto 2006 lettera firmata.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che un conto è la natura del rapporto di lavoro, altro è invece la retribuzione dello stesso rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, l’insegnante di religione cattolica ha avuto sempre un rapporto di lavoro a tempo determinato, proprio perché incaricato annuale.
Infatti il comma numero 5 della Legge numero 824 del 5 giugno 1930 recita così: “L’insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano.”
Tanto è vero che la Circolare Ministeriale numero 117 del 23 settembre 1930 afferma che “…L’insegnamento religioso, che non forma cattedra di ruolo e non dà quindi luogo né a concorsi, né a nomine d’insegnanti stabili, e conferito per incarico annuale, per il periodo cioè che va dall’inizio delle lezioni al compimento degli scrutini finali…”.
Che l’insegnante di religione cattolica, anche se stabilizzato, non aveva nessuna garanzia di riconferma, è stata chiarito anche dalla Sentenza numero 390 del 22 ottobre 1999 della Corte Costituzionale.
La legge 186/03 ha reso quel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La differenza tra rapporto di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato è nella data di risoluzione dello stesso: cioè mentre sul primo viene indicato tanto la data di inizio che quella del termine, sul secondo c’è solo la data di inizio.
Quanto invece alla retribuzione degli insegnanti di religione con rapporto di lavoro a tempo determinato si occupava la legge 312/80 che prevedeva, e prevede, tutti quei diritti economici che vanno dalla ricostruzione di carriera ai passaggi di gradoni.
Detto questo chiariamo subito che avendo la legge 186/03 istituito il ruolo degli IdR, tutti i posti, se non occupati da insegnanti di religione cattolica con rapporto a tempo indeterminato, sono liberi e vacanti.
Questo significa che se un insegnante di religione che non ha partecipato al concorso viene proposto dall’Ordinario per una determinata scuola, insegnerà in quella scuola e non perderà gli eventuali diritti acquisiti, ma il suo rapporto di lavoro sarà comunque a tempo determinato.
