Anno di formazione e maternità
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Domanda
Gent.mo prof. Incampo, sono I.R.C. nella scuola primaria e ho firmato il contratto a tempo indeterminato nel 2005 senza però effettuare l’anno di formazione, causa maternità. A quali conseguenze giuridiche ed economiche vado incontro se dovessi rinviare anche quest’anno l’anno di formazione? Distinti saluti.
Risposta
L’articolo 437 del Testo Unico prevede che tutti gli insegnanti immessi in ruolo perchè vincitori di concorso, quindi anche gli insegnanti di religione cattolica, devono essere nominati in prova e ammessi ad un anno di formazione (o di prova).
Il comma 2 dell’articolo 440 sempre del Testo Unico recita: “L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.”
Sono i commi 3, 4, 5 e 6 sempre dell’articolo 440 del TU che chiariscono come verrà svolto l’anno di formazione.
Il comma 2 dell’articolo 440 sempre del Testo Unico recita: “L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.”
Quindi è obbligatorio un servizio minimo di 180 giorni.
“Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto, per la validità del periodo di prova durante il triennio di straordinariato delle insegnanti nelle scuole elementari, comprese quelle parificate, nelle regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio, nelle regie scuole e istituti di arte e di musica, sono considerati utili i primi 30 giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza e puerperio.” (Cfr. l’articolo 31 nel Regio Decreto numero 1542 del 21 agosto 1937).
Questo significa che è computabile ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti anche il primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodo di prova (Cfr. l’articolo 31 nel Regio Decreto numero 1542 del 21 agosto 1937, Circolare Ministeriale numero 54 del 23 febbraio 1972 e Circolare Ministeriale numero 180 dell’11 luglio 1979).
E’ il caso comunque di non allarmarti, perché l’anno di prova sarà rinviato agli anni scolastici successivi e comunque, poiché il rinvio è dovuto ad astensione obbligatoria per maternità, la decorrenza giuridica ed economica sarà retroattiva (Cfr. Circolare Ministeriale numero 54 del 23 dicembre 1972, Circolare Ministeriale numero 2 del 4 gennaio 1973 e Circolare Ministeriale numero 219/75).
