IdR e Legge finanziaria
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Domanda
Carissimo professor Incampo, sono un’insegnante di religione, oggi sono andata in segreteria a fare gli auguri di Buon Natale e la segreteria mi ha riferito che è stata fatta una legge che non ci farà perdere “la ricostruzione di carriera acquisita”. E’ vero? Grazie dell’ottimo lavoro che fai per noi poveri irc e Buone Feste. Un irc.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che la Legge numero 186 del 18 luglio 2003 al comma 2 dell’articolo 1 così recita: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva.”
Questa norma si scontrava con quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 3 del DPR 399/88 che così recita: “Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.”
Questo significava che soprattutto i docenti di religione della scuola secondaria di primo e secondo grado avrebbero perso molti dei benefici economici acquisiti con la ricostruzione di carriera già in godimento.
Ecco perché il Governo a scioglimento di qualsiasi riserva interpretativa ha previsto nella legge finanziaria 2006 l’emendamento numero 1.0.11 che così recita: “Ai fini applicativi dell’articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento”.
In conclusione: gli insegnanti di religione cattolica che hanno già la ricostruzione di carriera e dopo l’anno di prova rifaranno la domanda per la “nuova e definitiva” ricostruzione di carriera non perderanno niente di quanto maturato.