Mi chiedo cosa possa accadermi in caso di una gravidanza

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Domanda


Ciao, Nicola! Sono un’idr del secondo scaglione e quindi, in base alle tue affermazioni, aspetto di essere convocata per la futura immissione in ruolo. Tuttavia ho qualche perplessità. Premesso che l’anno di prova dovrebbe essere il futuro anno scolastico 2006/07, e che esso è ritenuto valido qualora vi siano almeno 180 giorni di presenza effettiva della sottoscritta, mi chiedo cosa possa accadermi in caso di una gravidanza... Se non riuscissi a fare davvero quei 180 giorni, mi sarebbe concesso comunque l’anno 07/08 per la prova o tutto va in fumo? Grazie, ciao.

Risposta


Il comma 2 dell’articolo 440 sempre del Testo Unico recita: “L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.”
Quindi è obbligatorio un servizio minimo di 180 giorni.
“Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto, per la validità del periodo di prova durante il triennio di straordinariato delle insegnanti nelle scuole elementari, comprese quelle parificate, nelle regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio, nelle regie scuole e istituti di arte e di musica, sono considerati utili i primi 30 giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza e puerperio.” (Cfr. l’articolo 31 nel Regio Decreto numero 1542 del 21 agosto 1937).
Questo significa che è computabile ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti anche il primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodo di prova (Cfr. l’articolo 31 nel Regio Decreto numero 1542 del 21 agosto 1937, Circolare Ministeriale numero 54 del 23 febbraio 1972 e Circolare Ministeriale numero 180 dell’11 luglio 1979).
E’ il caso comunque di non allarmarti, perché l’anno di prova sarà rinviato all’anno scolastico successivo e comunque, poiché il rinvio è dovuto ad astensione obbligatoria per maternità, la decorrenza giuridica ed economica sarà retroattiva (Cfr. Circolare Ministeriale numero 54 del 23 dicembre 1972, Circolare Ministeriale numero 2 del 4 gennaio 1973 e Circolare Ministeriale numero 219/75).