A chi spetta compilare i prospetti delle schede di Religione?
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Domanda
Gent.mo Nicola Incampo ti ho già chiesto lumi, in altre occasioni, per questioni relative all’IRC. Vorrei poterlo fare ancora e ti chiedo, gentilmente, se puoi darmi delucidazioni in merito alle seguenti questioni: 1 - Nell’approssimarsi degli scrutini per la Scuola Superiore di II° a chi spetta compilare i prospetti delle schede di Religione relativi alle generalità degli alunni (nome dell’alunno, luogo e data di nascita, classe, etc.), alla segreteria della scuola oppure all’insegnante IRC? 2 - Nel riportare il giudizio sul profitto dell’alunno sempre per la Scuola Superiore di II° (Non Suff.-Suff., etc.), il dirigente scolastico può esigere dall’insegnante IRC, in virtù di norme emanate “motu proprio”, che questi riporti sulla scheda IRC annotazioni (oltre al giudizio di pertinenza e assenze) discorsive, tipo interesse per gli argomenti svolti - comportamento durante le lezioni - etc., per ogni singolo alunno per un totale di 18 classi? Ti ringrazio fin d’ora per il tuo composto e prezioso contributo e, confidando nella tua attenzione, ti esprimo i miei più sinceri saluti. A presto.
Risposta
La compilazione dei dati della scuola e dell’alunno deve essere effettuata dall’ufficio di segreteria della scuola (Cfr. quartultimo capoverso punto III della Circolare Ministeriale numero 349 del 7agosto 1998).
Relativamente alla seconda domanda rispondo che la pagella prevede un “giudizio sintetico” che sia immediatamente comprensibile dalle famiglie.
Sul registro personale, invece, la valutazione sintetica, per ciascun alunno, deve essere accompagnata da un breve giudizio discorsivo.
Per quanto attiene gli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado, ad esempio, la Circolare Ministeriale numero 84 del 10 novembre 2005, prevede di riportare per le varie discipline nel “Documento di valutazione” giudizi sintetici come “ottimo, distinto, buono, sufficiente e non sufficiente”.