Nomina a tutor per un progetto del POF

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Domanda


Egregio prof. Incampo, sono un insegnante della scuola secondaria di II° grado, le scrivo per chiederle consiglio sulla seguente situazione che si è verificata nei miei confronti. Nel mese di ottobre, in seguito a circolare rivolta a tutti i docenti, ho presentato regolare domanda al dirigente scolastico, tramite la funzione strumentale dell’area di competenza, per la nomina a tutor per un progetto del POF circa l’orientamento in una classe. Ma prima la F.S. e poi il dirigente mi hanno comunicato verbalmente che non potevo essere nominato poiché nella classe non tutti si avvalevano dell’IRC. Io obiettavo che il progetto non riguardava competenze disciplinari, ma quelle derivanti dal profilo professionale (competenze didattiche, relazionali, psicopedagogiche, ecc.), e che comunque l’IRC ha gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, come recita il DPR751/85 al punto 2.7, e non poteva essere discriminato arbitrariamente. Il dirigente mi consigliava di scrivergli per avere ‘chiara’ la situazione e io ho scritto una lettera (l’8 novembre scorso) in cui chiedevo ufficialmente di essere informato sui riferimenti giuridici e i criteri generali che hanno determinato la mancata nomina. Intanto qualche giorno dopo procedeva a nominare un altro docente al mio posto per quel progetto e, da allora, ancora non mi ha risposto. Cosa devo fare adesso? devo attendere all’infinito o sollecitare una risposta con un’altra lettera? se non sbaglio un dirigente, in virtù della legge sulla trasparenza, dovrebbe rispondere entro 30 giorni? Le chiedo consiglio per risolvere entro breve tempo tale situazione. Grazie per quello che fa. Con l’occasione le auguro Buon Natale.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che le modalità seguite per l’autorizzazione e la realizzazione dei progetti è l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio di classe, da parte del Collegio docente e deliberazione da parte del Consiglio d’ Istituto.
E per essere più precisi chiariamo subito che non è scritto da nessuna parte che gli insegnanti di religione cattolica non possono presentare e/o realizzare progetti e questo il tuo Dirigente dovrebbe saperlo.
Quanto poi all’annoso problema dello stato giuridico degli insegnanti di religione, questo ha fatto riesplodere vecchie polemiche che sembravano finite per sempre quale per esempio il “ruolo” dell’insegnante di religione nella scuola pubblica.
Lo stato giuridico degli IdR deve avere come pietra angolare alcune atipicità, peraltro previste dalle attuali leggi, in modo particolare dal Concordato, e costruirsi su queste.
Gli insegnanti di religione sono stati assunti sostenendo e superando un concorso pubblico che certamente è atipico.
Si badi bene che le atipicità sono contenute in tutti i concorsi pubblici; per esempio se si volesse fare un pubblico concorso per motociclisti non significa che tutti possono partecipare perché il concorso è pubblico, ma possono concorrere tutti quelli che sono in possesso di una patente da motociclisti.
Ebbene le atipicità in questione sono:
  • L’intesa tra l’Autorità ecclesiastica e il l’Autorità scolastica;
  • il decreto di idoneità all’insegnamento della religione cattolica;


La legge 186/03 è riuscita, con lo sforzo di tutti, ad elaborare un buon testo che ha tenuto conto delle atipicità di tale insegnamento e ha creato un giusto equilibrio tra chi era preoccupato della identità dell’insegnamento (la Chiesa Cattolica) e chi intendeva salvaguardare i diritti dell’insegnante.
La formulazione di uno stato giuridico degli insegnanti di religione postula che le condizioni stabilite dalle norme canoniche siano tenute presenti dallo Stato.
Le norme che lo stesso ha citato, Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede e Intesa tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione, affermano esattamente il docente di religione è un docente come tutti gli altri.
Mi spiego meglio:
E’ il caso di precisare che anche se le assunzioni degli insegnanti di religione avvengono rispettando le norme previste dal Concordato, questi una volta assunti in servizio dall’Autorità scolastica, hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Infatti il punto 2.7 del DPR 751/85 recita testualmente: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti….”.
In conclusione: l’insegnante di religione cattolica, quindi, partecipa a pieno titolo a tutte le attività di programmazione, di progettazione, di organizzazione delle attività didattiche e scolastiche sia a livello individuale che a livello collegiale.