IRC: Quale titolo per insegnare religione cattolica?

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Domanda


Buongiorno, mi chiamo ***, vi scrivo poiché sarei interessata ad entrare nelle graduatorie degli insegnanti di religione nella scuola materna ed elementare. Ho conseguito la maturità magistrale nel 2000 e fin dalla scuola materna ho sempre frequentato l’ora di religione. Dal 2001 sono iscritta alla terza fascia delle graduatorie dei docenti senza abilitazione. Come posso conseguire l’idoneità dell’Ordinario Diocesano? inoltre è sufficiente questo riconoscimento per poter entrare in graduatoria? Vi ringrazio per la cortese attenzione e mi complimento per il vostro sito. Cordiali saluti.

Risposta


Il punto 4.4 dell'Intesa recita così: "Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonee dall'Ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;
b)
a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".
Poiché sei in possesso del titolo di qualificazione professionale previsto dall'Intesa, ti è possibile l'insegnamento se ottieni l'idoneità dall'Ordinario diocesano.
Quanto poi al requisito per ottenere l'idoneità il can. 804 del Codice di Diritto Canonico dice che "l'Ordinario del luogo si dia premure che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica".
Verificati i requisiti richiesti dal can. 804 del Codice di Diritto Canonico, l'ordinario diocesano potrebbe rilasciarti il decreto.
Le due condizioni però non sono ancora sufficienti (titolo ed idoneità) perché per poter insegnare religione è necessario che l'Ordinario diocesano presenti una proposta di nomina al Dirigente scolastico, per poter poi stipulare con quest'ultimo un contratto individuale di lavoro.