Valutazione solo per la partecipazione e non per il profitto?
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Domanda
Scrivo per conto di una mia ex collega, ora trasferita in un’altra scuola, che non ha dimestichezza col computer. Vi sottopongo il suo quesito. La scuola elementare dove lei da quest’anno insegna Religione, è impegnata come tutte alla stesura del nuovo foglio per la valutazione quadrimestrale degli alunni; ciascuna scuola ha la facoltà di strutturare questo documento in piena autonomia, ebbene la scuola della mia amica ha deciso di far comparire Religione nell’ambito delle attività opzionali, stabilendo che il giudizio dovrà essere espresso relativamente alla sola partecipazione dell’alunno e non al suo profitto. La domanda è: questa scelta è lecita oppure non tiene conto che con L’Intesa e’ stata riconosciuta alla Religione dignità di materia curricolare e che come tale deve essere trattata anche in merito alla valutazione in quanto per essa sono previsti i famosi O.S.A. (Obiettivi Specifici di Apprendimento)? Vi ringrazio se vorrete dare quanto prima risposta a questo quesito che forse potrà interessare anche altri. Cordiali saluti.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che “strutturare la scheda in piena autonomia” non significa affatto fare tutto quello che si vuole, anzi….
Quanto poi alla valutazione della disciplina Religione cattolica chiariamo che il comma 4 della legge 5 giugno 1930, intitolata “Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato” così recita: “Per l’insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.”
In base alla normativa attualmente in vigore sono state abrogate quelle norme che prevedevano che fosse il Ministero a predisporre la scheda di valutazione, ma “… la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo” come dice l’articolo 8 del Decreto legislativo numero 59 del 18 febbraio 2004, tenendo conto dei piani nazionali.
Inoltre il MIUR con nota 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che “…la materia “religione cattolica”, dal momento in cui ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…”.
Si aggiunga a tutto questo che il Garante della privacy in data 3 dicembre 2004 ha così dichiarato: “Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini …. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservato alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”.
Sintetizzando e esprimendo non una opinione ma una logica conseguenza a tutto l’iter che ha seguito lo svolgersi della questione, si può affermare che la disciplina “Religione Cattolica” è sullo stesso piano di tutte le discipline.
Deve essere perciò valutata come le altre comprese nelle 27 ore settimanali obbligatorie, né si dà luogo a discriminazione se, quanto è stato liberamente scelto, viene reso pubblico in un documento che va dato alla famiglia e al soggetto, ben precisando che non automaticamente la scelta di quella disciplina significa dichiarazione di una fede, ma solo riconoscimento di quanto fa parte della identità di un popolo europeo.
Inoltre è il caso che tu faccia leggere al tuo Dirigente scolastico il comma 1 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 59 del 19 febbraio 2004 che così recita: “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiestala frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10”.
Questo significa che l’alunno che si è avvalso del solo tempo scuola obbligatorio, cioè 891 ore annuali - comprensive delle ore di religione cattolica -, dovrà frequentare la scuola per almeno 669 ore all’anno che equivalgono precisamente a tre quarti di 891.
L’alunno invece che ha richiesto oltre alle 891- comprensive sempre delle ore di religione cattolica - anche le 198 ore opzionali/facoltative - quindi 1.089 ore annuali – dovrà frequentare per non meno di 816 annue corrispondenti ai tre quarti del monte ore personalizzato.
Il tempo scuola obbligatorio è comprensivo delle ore di religione cattolica.
Chi fa affermazioni di quel tipo, credendo ad una classifica delle discipline in categoria A, B, C… evidentemente ha un concetto di scuola che nulla ha a che vedere con la scuola del nostro tempo che mira alla formazione della persona e che vede ogni disciplina concorrere a tale scopo.
In conclusione: l’autonomia scolastica non significa anarchia, né avere potestà legislativa, in quanto la stessa deve ritenersi non svincolata dalle leggi e dai regolamenti previsti dalla normativa vigente.