Ricostruzione di carriera
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Domanda
Caro don Gabriele, insegno religione dal 1° settembre 1987 e dal 1°/9/90 con il titolo richiesto. Dal quinto anno di servizio fino a oggi ho sempre avuto orario di cattedra, ora (su proposta della cisl) mi appresto a presentare domanda di ricostruzione di carriera prima dell’immissione in ruolo; il mio dubbio è il seguente: “nella ricostruzione di carriera (iniziata nell’a.s. 1987/88) tutti gli anni di servizio mi saranno conteggiati al 100% oppure in altro modo?”. La segreteria della scuola in cui insegno sostiene che per spedire la ricostruzione alla ragioneria c’è bisogno dell’attestato dell’avvenuto superamento dell’anno di prova. Ovviamente non è possibile per me avere tale documentazione. E’ sostenibile la tesi della mia segreteria? In ogni caso hanno detto che si sarebbero informati. E’ da 12 anni che ho maturato il diritto alla ricostruzione. Visto che nella c.m. 2/01 si dice: “...entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, ...” perderò qualcosa? non ho più diritto alla ricostruzione? Grazie per l’attenzione.
Risposta
Per prima cosa chiariamo è indispensabile che tu faccia domanda per godere di tale diritto, perché essa si ottiene solo se il docente la richiede.
La scuola in presenza delle condizioni previste dall’ultimo comma dell’articolo 53 della Legge 312/80 decreterà tale diritto.
Questo significa che la tua scuola non spedirà alla Ragioneria Provinciale dello Stato nessuna lettera, se non il decreto di ricostruzione di carriera che sarà firmato dal Dirigente scolastico.
La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR), quindi, non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell’articolo 66 così recita: “Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all’art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”.
Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980.
Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono tre:
Quattro anni di insegnamento;
Possesso del titolo di qualificazione professionale;
L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra”.
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell’anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore.
Tale beneficio è stato esteso anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola primaria che hanno almeno 12 ore di insegnamento (Cfr. comma 7 dell’articolo 3 del DPR 399 del 23.8.1988 e la Circola Ministeriale numero 77 del 24.3.1990 che ha chiarito che i quattro anni di servizio possono essere stati svolti sia nella scuola primaria che secondaria.