Rapporto di lavoro part-time

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Domanda


Gentile professore, sono un’idr di scuola primaria che attualmente lavora per 18 ore (richieste da me per motivi personali). Ho superato il concorso e sono molto avanti nella graduatoria diocesana, per cui spero di essere nel primo scaglione dell’immissione in ruolo. Nella mia scuola l’altra collega ha 22 ore e non aveva il requisito per fare il concorso. Io vorrei mantenere il mio orario ridotto o eventualmente scendere a 14-12 ore... Dall’ufficio irc mi dicono che sarebbe meglio di no, in quanto loro sono tenuti ad assegnarmi 22 ore e dovrebbero portarle via alla collega, che tra l’altro, se ho capito bene, non potrebbe recuperarle, perchè quelle da me lasciate andrebbero coperte da supplenza. Mi fanno anche presente la loro difficoltà a coprire 6 ore mie, 4 lasciate da un’altra collega in un’altra scuola, 8 da un’altra collega e così via... in provveditorato del nostro part-time non ne sanno nulla e non vogliono sentirne parlare prima della nostra immissione in ruolo e dell’anno di prova. In che tempi devo muovermi e come posso fare per non svantaggiare le colleghe e non mettere in difficoltà l’Ufficio Irc che mi ha sempre tutelato? Cordiali saluti.

Risposta


Quando sarai chiamata dalla Direzione Generale Regionale per firmare il tuo contratto di lavoro a tempo indeterminato, la tua cattedra sarà necessariamente di 22+2 ore settimanali, perché il comma numero 5 dell’articolo 26 del CCNL 2003 intitolato “Attività di insegnamento” così recita: “L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni”.
Ti ricordo che la norma prevede che sia la Direzione Generale Regionale a strutturare e a stabilire le cattedre, mentre la sede per l’insegnante verrà individuata dall’Ordinario diocesano competente per territorio.
Quanto poi alle conoscenze delle norme sul par-time da parte dei dipendenti del provveditorato, è giusto che tu sappia che per i rapporti di lavoro tempo parziale si occupa il comma 1 dell’articolo 37 del CCNL 2003 che così recita: “L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.”