Programmazione scuola elementare

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Domanda


Carissimo Nicola, ti scrivo per sottoporre alla tua attenzione un problema che si è verificato riguardante la posizione di un nostro IdR della scuola elementare. L’Insegnante è incaricato per n. totale di ore 20 di insegnamento presso la scuola elementare così suddivise: n. 12 ore presso una direzione didattica + n. 8 ore presso un’altra direzione didattica. Ora il Tesoro riconosce il pagamento di un’ora di programmazione presso la prima scuola (12 ore + 1) e nega il pagamento della seconda ora di programmazione presso la seconda scuola (n. 8 ore) perché, dice il tesoro, l’ora di programmazione si paga solo se il totale delle ore nella scuola medesima è di 12. Mentre le segreterie hanno conteggiato la seconda ora di programmazione come sempre, cioè pagandola. Il Tesoro afferma che tale seconda ora va fatta ma non spetta come remunerazione e ha detratto il compenso retroattivamente dal mese di settembre Come comportarci? Grazie della risposta.

Risposta


La Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della Scuola elementare che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore hanno diritto ad una attribuzione di un’ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Una Nota del Ministero e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna recita testualmente:
“Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell’ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.
Al riguardo, si condivide l’avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all’attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l’ulteriore precisazione che
ciascun capo d’istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione, qualora il carico orario complessivo superi le 13 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l’orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l’ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore.”
Questo significa che l’insegnante ha diritto a due ore di programmazione e che “ciascun capo d’istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione”.